Capitolo 16 — Le autonomie territoriali della Repubblica

Parte Terza — Competenze del dirigente scolastico in materia giuridica ed amministrativa

16.1 Le autonomie territoriali. Il principio di sussidiarietà

L’art. 5 della Costituzione riconosce e promuove le autonomie locali; l’art. 118 Cost. (come riformato dalla legge costituzionale 3/2001) sancisce il principio di sussidiarietà, sia verticale — le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato — sia orizzontale, che impone a Stato ed enti territoriali di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini.

16.2 Le Regioni

16.2.1 Istituzione delle Regioni a Statuto speciale e ordinario

Le cinque Regioni a Statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna), dotate di forme e condizioni particolari di autonomia, sono istituite con legge costituzionale; le quindici Regioni a Statuto ordinario, previste già dalla Costituzione del 1948, sono state effettivamente attivate solo a partire dal 1970.

16.2.2 Mutamento degli ambiti territoriali

L’art. 132 Cost. consente la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni, con legge costituzionale, previa consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum.

16.2.3 Forma del governo regionale

Dal 1999 (legge costituzionale 1/1999), il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e contestuale all’elezione del Consiglio regionale, salvo diversa previsione statutaria.

16.2.4 L’autonomia legislativa delle Regioni

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.).

16.2.5 Potestà legislativa esclusiva dello Stato

L’art. 117, comma 2, Cost. elenca le materie di potestà legislativa esclusiva statale, tra cui la politica estera, la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza, la giustizia, la previdenza sociale e le “norme generali sull’istruzione”.

16.2.6 Potestà legislativa concorrente o ripartita

Nelle materie di potestà concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), tra cui l’istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche), spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio.

16.2.7 Potestà legislativa residuale delle Regioni

L’art. 117, comma 4, Cost. attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale: tra queste rientra, in via esclusiva regionale, l’istruzione e formazione professionale.

16.2.8 Potestà legislative di Stato e Regioni nel sistema dell’istruzione

Il riparto costituzionale distingue quindi tre livelli: le norme generali sull’istruzione (Stato, esclusiva); l’istruzione, salva l’autonomia scolastica (concorrente); l’istruzione e formazione professionale (Regioni, residuale/esclusiva).

16.2.9 Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, eletto a suffragio universale diretto, è l’organo titolare della potestà legislativa regionale.

16.2.10 Funzioni del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa, il controllo politico sulla Giunta e approva il bilancio regionale.

16.2.11 Cenni sul controllo dello Stato sulle Regioni

L’art. 126 Cost. consente lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Regione per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge; l’art. 120 Cost. attribuisce allo Stato un potere sostitutivo nei confronti degli organi regionali in casi di inadempienza o di tutela dell’unità giuridica ed economica.

16.2.12 La Giunta regionale e il Presidente della Regione

La Giunta regionale, organo esecutivo presieduto dal Presidente della Regione, dà attuazione all’indirizzo politico definito dal Consiglio; il Presidente rappresenta la Regione, dirige la Giunta e promulga le leggi e i regolamenti regionali.

16.2.13 Lo Statuto della Regione

Lo Statuto, fonte che disciplina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione della Regione, è approvato dal Consiglio regionale con doppia deliberazione a maggioranza assoluta.

16.3 Province e Comuni: aspetti costituzionali

16.3.1 La disciplina statale sugli enti locali

L’ordinamento di Comuni e Province è disciplinato, in via generale, dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

16.3.2 Le “funzioni fondamentali” delle Province nella legge n. 56/2014

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (“legge Delrio”) ridefinisce le Province quali enti di area vasta, con funzioni fondamentali limitate (pianificazione territoriale, edilizia scolastica, trasporti), e organi non più eletti direttamente dai cittadini ma di secondo grado.

16.3.3 Le competenze delle Province nel sistema dell’istruzione

Le Province mantengono la competenza sull’edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado e sulla programmazione della rete scolastica a livello provinciale.

16.3.4 Organi di governo della Provincia

Gli organi della Provincia (Presidente e Consiglio provinciale) sono eletti, dopo la riforma Delrio, dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio provinciale, secondo un meccanismo di elezione di secondo grado.

16.3.5 I Comuni

I Comuni, enti locali di base, sono disciplinati dal TUEL e hanno propri organi eletti direttamente dai cittadini.

16.3.6 Le competenze dei Comuni nel sistema dell’istruzione

I Comuni sono competenti sull’edilizia scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sui servizi di trasporto e mensa e sui servizi educativi per la fascia 0-6 anni (nidi).

16.3.7 Organi di governo del Comune

Gli organi del Comune sono il Sindaco (organo esecutivo monocratico, anche ufficiale di Governo per le funzioni statali delegate), la Giunta comunale e il Consiglio comunale (organo elettivo con funzioni di indirizzo e controllo).

16.3.8 Scioglimento degli organi del Comune

Gli organi comunali possono essere sciolti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, per gravi motivi quali infiltrazioni della criminalità organizzata, dissesto finanziario o impossibilità di funzionamento.

16.3.9 Le Città metropolitane

Le Città metropolitane, istituite dalla legge Delrio in sostituzione delle Province nei territori dei principali capoluoghi (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino), esercitano funzioni proprie in materia di pianificazione strategica, oltre alle funzioni già proprie delle Province.

16.4 Le Conferenze tra lo Stato e le autonomie locali

16.4.1 La Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza Stato-Regioni è la sede istituzionale di raccordo tra Governo e Regioni sulle materie di interesse comune, chiamata a esprimere pareri e intese sugli atti normativi statali che incidono su materie di competenza regionale.

16.4.2 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali svolge un’analoga funzione di raccordo tra Governo, Comuni, Province e Città metropolitane.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 10 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. Le “norme generali sull’istruzione” sono materia di potestà legislativa:

    • a) esclusiva statale
    • b) esclusiva regionale
    • c) concorrente
    • d) comunale Risposta: a
  2. L’istruzione e formazione professionale (IeFP) è materia di competenza:

    • a) esclusiva statale
    • b) residuale/esclusiva regionale
    • c) esclusiva comunale
    • d) dell’Unione europea Risposta: b
  3. Le Regioni a Statuto speciale sono:

    • a) 5
    • b) 10
    • c) 15
    • d) 20 Risposta: a
  4. Il Presidente della Regione è eletto:

    • a) dal Consiglio regionale
    • b) a suffragio universale diretto
    • c) dal Governo
    • d) dal Presidente della Repubblica Risposta: b
  5. La legge Delrio (56/2014) ha ridefinito:

    • a) le Regioni
    • b) le Province come enti di area vasta
    • c) i Comuni
    • d) il Parlamento Risposta: b
  6. L’edilizia scolastica per la scuola primaria è competenza di:

    • a) il Comune
    • b) la Provincia
    • c) la Regione
    • d) lo Stato Risposta: a
  7. L’edilizia scolastica per la scuola secondaria di secondo grado è competenza di:

    • a) il Comune
    • b) la Provincia
    • c) esclusivamente lo Stato
    • d) l’Unione europea Risposta: b
  8. Lo scioglimento degli organi comunali è disposto con:

    • a) delibera del Consiglio comunale stesso
    • b) DPR su proposta del Ministro dell’Interno
    • c) sentenza della Corte costituzionale
    • d) legge regionale Risposta: b
  9. Le Città metropolitane sono state istituite:

    • a) dalla Costituzione del 1948
    • b) dalla legge Delrio (56/2014)
    • c) dalla legge 107/2015
    • d) dal DPR 275/1999 Risposta: b
  10. La Conferenza Stato-Regioni è sede di:

    • a) giurisdizione amministrativa
    • b) raccordo istituzionale tra Governo e Regioni
    • c) elezione del Presidente della Repubblica
    • d) controllo contabile Risposta: b