Capitolo 15 — L’ordinamento dello Stato

Parte Terza — Competenze del dirigente scolastico in materia giuridica ed amministrativa

15.1 L’ordinamento giuridico disegnato dalla Costituzione

15.1.1 I principi della Costituzione

I primi dodici articoli della Costituzione (Principi fondamentali) sanciscono i valori cardine dell’ordinamento: la Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1), il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), l’unità e indivisibilità della Repubblica insieme al riconoscimento delle autonomie locali (art. 5), la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6).

15.1.2 La ripartizione dei poteri nella Costituzione

La Costituzione delinea una forma di governo parlamentare, fondata su una separazione flessibile (non rigida) dei poteri tra potere legislativo (Parlamento), potere esecutivo (Governo) e potere giudiziario (Magistratura), con reciproci strumenti di controllo e bilanciamento.

15.1.3 La Corte costituzionale

La Corte costituzionale, composta da 15 giudici (un terzo eletti dal Parlamento in seduta comune, un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo eletti dalle supreme magistrature), giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

15.1.4 La Costituzione italiana e l’ordinamento dell’Unione europea

L’art. 11 Cost. consente limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, fondamento costituzionale dell’adesione dell’Italia all’Unione europea; l’art. 117, comma 1, Cost. (riformato nel 2001) vincola espressamente la potestà legislativa statale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

15.2 Il Parlamento

Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica (bicameralismo perfetto, con le medesime funzioni per entrambe le Camere), oggi composto, a seguito della riforma costituzionale del 2020, da 400 deputati e 200 senatori.

15.2.1 Le funzioni del Parlamento

Il Parlamento esercita la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico, la funzione di controllo sull’operato del Governo (attraverso il rapporto di fiducia) e funzioni elettive (tra cui l’elezione del Presidente della Repubblica, in seduta comune integrata dai delegati regionali).

15.2.2 Delega al Governo della funzione legislativa

L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, mediante legge delega che ne definisce oggetto, principi e criteri direttivi e tempo limitato: è lo strumento con cui è stata attuata gran parte della normativa scolastica di riforma (ad esempio le deleghe della legge 107/2015).

15.3 Il Governo

15.3.1 La formazione del Governo

Il Governo si forma a seguito delle consultazioni condotte dal Presidente della Repubblica, che conferisce l’incarico al Presidente del Consiglio designato; il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere entro dieci giorni dal giuramento.

15.3.2 Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantenendo l’unità di indirizzo politico e amministrativo, senza tuttavia disporre di poteri gerarchici nei confronti dei singoli ministri (art. 95 Cost.).

15.3.3 Il Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, delibera gli atti di indirizzo politico generale, i disegni di legge, i decreti-legge e i decreti legislativi.

15.3.4 Il Ministero dell’istruzione

Il Ministero dell’istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, MIM) è organizzato in dipartimenti e direzioni generali, con competenza sulle norme generali sull’istruzione e sull’amministrazione del sistema scolastico statale.

15.3.5 L’amministrazione scolastica periferica: gli Uffici scolastici regionali

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR), articolazioni periferiche del Ministero, esercitano a livello territoriale le funzioni di gestione del personale, di vigilanza e di supporto alle istituzioni scolastiche, articolandosi a loro volta in Ambiti Territoriali provinciali.

15.4 La Magistratura

Gli artt. 101-113 Cost. sanciscono l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura da ogni altro potere dello Stato, quale garanzia essenziale della funzione giurisdizionale.

15.4.1 Finalità della giurisdizione

La funzione giurisdizionale assicura l’applicazione imparziale del diritto ai casi concreti, risolvendo le controversie e accertando le responsabilità nel rispetto del principio del giusto processo.

15.4.2 La giurisdizione ordinaria

La giurisdizione ordinaria si articola in giurisdizione civile e giurisdizione penale, esercitata dai giudici ordinari secondo l’organizzazione territoriale e gerarchica prevista dall’ordinamento giudiziario.

15.4.3 La giurisdizione penale

La giurisdizione penale accerta la responsabilità penale degli imputati e irroga le relative sanzioni, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa.

15.4.4 La giurisdizione civile

La giurisdizione civile risolve le controversie tra privati (e, ove privatizzati, anche i rapporti di lavoro pubblico) relative a diritti soggettivi.

15.4.5 Il giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le controversie civili di modesto valore economico e per specifiche fattispecie di reato di minore gravità.

15.4.6 Il Tribunale ordinario

Il Tribunale ordinario è il giudice di primo grado per la generalità delle controversie civili e penali non attribuite ad altri organi.

15.4.7 La Corte d’Appello

La Corte d’Appello è il giudice di secondo grado, competente sui gravami avverso le sentenze di primo grado.

15.4.8 La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, unico organo di vertice della giurisdizione ordinaria, è giudice di legittimità (non di merito) e garantisce l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale.

15.4.9 Il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni ha competenza specializzata sui procedimenti civili relativi alla potestà genitoriale e sui procedimenti penali a carico di minori.

15.5 Le giurisdizioni speciali

15.5.1 La giurisdizione amministrativa

La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi (e, in specifiche materie, anche i diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva) dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica amministrazione.

15.5.2 Il giudice amministrativo

Il giudice amministrativo si articola in primo grado nei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e in appello nel Consiglio di Stato.

15.5.3 La giurisdizione contabile

La giurisdizione contabile, esercitata dalla Corte dei conti, accerta la responsabilità amministrativo- contabile dei dipendenti e amministratori pubblici per danno erariale (si veda il Capitolo 19).

15.6 Il Consiglio superiore della Magistratura

Il CSM, organo di autogoverno della magistratura ordinaria presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto da membri “togati” (eletti dai magistrati) e membri “laici” (eletti dal Parlamento tra professori universitari e avvocati), e delibera su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.

15.7 Il Presidente della Repubblica

15.7.1 Elezione e requisiti di eleggibilità

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta), con maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini e maggioranza assoluta dal quarto scrutinio in poi; è eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Il mandato dura sette anni.

15.7.2 Gli atti del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica emana le leggi, i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; nomina i funzionari dello Stato nei casi previsti; presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa; ha il comando delle Forze Armate; rappresenta l’unità nazionale.

15.7.3 Responsabilità e irresponsabilità del Presidente

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.), per cui è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale, integrata in tal caso da membri aggregati.

15.8 Gli organi ausiliari e le autorità indipendenti

15.8.1 Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è al contempo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e giudice amministrativo d’appello.

15.8.2 La Corte dei conti

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo e successivo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche e la giurisdizione in materia di contabilità pubblica.

15.8.3 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

Il CNEL, organo di rilievo costituzionale, è organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie economiche e sociali, titolare di un potere di iniziativa legislativa.

15.8.4 Le autorità indipendenti

Le autorità amministrative indipendenti (tra cui il Garante per la protezione dei dati personali, l’ANAC, l’AGCM) esercitano funzioni di regolazione e vigilanza in settori sensibili, in posizione di indipendenza dal potere esecutivo.

15.8.5 Le Agenzie

Le Agenzie sono enti pubblici a carattere tecnico-operativo, dotati di autonomia gestionale, cui sono affidate specifiche funzioni amministrative (ad esempio l’Agenzia delle Entrate).

15.8.6 L’Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni statali, fornendo altresì pareri legali su richiesta.

15.9 La gerarchia delle fonti del diritto

La gerarchia delle fonti pone, in ordine decrescente: la Costituzione e le leggi costituzionali; il diritto dell’Unione europea (nei limiti e nelle materie di competenza); le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi); i regolamenti; gli usi.

15.9.1 La formazione delle leggi

Il procedimento legislativo si articola in iniziativa, esame in commissione, discussione e approvazione articolo per articolo con votazione finale in ciascuna Camera (in ragione del bicameralismo perfetto), promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con vacatio legis di norma pari a 15 giorni salvo diversa previsione.

15.9.2 La “riserva di legge”

La riserva di legge (assoluta o relativa) è la tecnica con cui la Costituzione riserva alla sola legge (o ad atti aventi forza di legge) la disciplina di determinate materie, sottraendole alla fonte regolamentare (ad esempio, l’art. 23 Cost. per le prestazioni personali e patrimoniali imposte).

15.9.3 I regolamenti statali

I regolamenti sono fonti normative secondarie (disciplinati, quanto alla tipologia, dall’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400), che non possono contrastare con la legge né con i principi dell’ordinamento giuridico.

15.9.4 Le circolari

Le circolari sono atti amministrativi interni con cui l’amministrazione fornisce indirizzi interpretativi e applicativi ai propri uffici: non costituiscono fonti del diritto in senso proprio e non vincolano i terzi né i giudici, pur svolgendo un ruolo pratico rilevante nell’applicazione uniforme della normativa scolastica.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 12 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. La Corte costituzionale è composta da:

    • a) 9 giudici
    • b) 15 giudici
    • c) 20 giudici
    • d) 5 giudici Risposta: b
  2. Il fondamento costituzionale dell’adesione dell’Italia all’Unione europea è:

    • a) art. 11 Cost.
    • b) art. 5 Cost.
    • c) art. 76 Cost.
    • d) art. 97 Cost. Risposta: a
  3. La delega al Governo della funzione legislativa è disciplinata da:

    • a) art. 76 Cost.
    • b) art. 90 Cost.
    • c) art. 117 Cost.
    • d) art. 33 Cost. Risposta: a
  4. Il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere entro:

    • a) 10 giorni dal giuramento
    • b) 30 giorni dal giuramento
    • c) 60 giorni dal giuramento
    • d) non è previsto alcun termine Risposta: a
  5. La Corte di Cassazione è:

    • a) giudice di merito di primo grado
    • b) giudice di legittimità, vertice della giurisdizione ordinaria
    • c) organo del potere esecutivo
    • d) organo consultivo del Governo Risposta: b
  6. Il giudice amministrativo di primo grado è:

    • a) il TAR
    • b) la Corte dei conti
    • c) il Tribunale ordinario
    • d) il giudice di pace Risposta: a
  7. Il Presidente della Repubblica dura in carica:

    • a) 5 anni
    • b) 7 anni
    • c) 9 anni
    • d) a vita Risposta: b
  8. Il Presidente della Repubblica risponde degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni:

    • a) sempre, come qualunque cittadino
    • b) mai, salvo alto tradimento o attentato alla Costituzione
    • c) solo per i reati comuni
    • d) solo davanti al TAR Risposta: b
  9. Il CSM è presieduto da:

    • a) il Presidente della Repubblica
    • b) il Presidente del Consiglio
    • c) il Primo Presidente della Cassazione
    • d) il Ministro della Giustizia Risposta: a
  10. I regolamenti statali, nella gerarchia delle fonti, si collocano:

    • a) al vertice, sopra la Costituzione
    • b) come fonti secondarie, subordinate alla legge
    • c) allo stesso livello dei decreti legislativi
    • d) sopra il diritto dell’Unione europea Risposta: b
  11. Le circolari amministrative:

    • a) sono fonti del diritto vincolanti per i giudici
    • b) sono atti interni non vincolanti per i terzi né per i giudici
    • c) prevalgono sulla legge
    • d) sono equiparate ai regolamenti Risposta: b
  12. Gli Uffici Scolastici Regionali sono:

    • a) organi dello Stato centrale privi di articolazione territoriale
    • b) articolazioni periferiche del Ministero dell’istruzione
    • c) enti locali
    • d) organi giurisdizionali Risposta: b