Capitolo 13 — Gli studenti con bisogni educativi speciali

Parte Seconda — Gestione dell’istituzione scolastica

13.1 Handicap e disabilità nelle classificazioni dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è passata, nel tempo, da classificazioni di tipo essenzialmente medico (ICD) a un modello bio-psico-sociale, l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001), che descrive la disabilità come esito dell’interazione tra la condizione di salute della persona e i fattori contestuali (ambientali e personali), superando l’approccio meramente clinico.

13.1.1 I diritti dei disabili nella scuola, dalla Costituzione alla legge n. 517/1977

Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità trova fondamento negli artt. 3 e 34 della Costituzione, e trova la prima attuazione organica nella scuola con la legge 517/1977, che introduce il sostegno nella scuola dell’obbligo (si veda il Capitolo 1, § 1.3.3).

13.1.2 La legge n. 104/1992 e l’Atto di indirizzo del 1994

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) disciplina in modo organico l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone con disabilità; il D.P.R. 24 febbraio 1994 (“Atto di indirizzo e coordinamento”) definisce i compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni con disabilità, introducendo — nel previgente impianto — la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

13.1.3 La Convenzione ONU sulla disabilità e la sua ricezione nella legislazione nazionale

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006), ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, sancisce i principi di piena inclusione, non discriminazione e partecipazione, orientando l’evoluzione più recente della normativa nazionale.

13.1.4 La promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nella legge n. 107/2015 e nei decreti attuativi

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”), attuativo della delega della legge 107/2015 e successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ridefinisce l’intero impianto dell’inclusione scolastica.

13.1.5 I soggetti istituzionali obbligati a garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Il D.Lgs. 66/2017 individua i compiti di Stato, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, secondo un modello di responsabilità condivisa, coordinato a livello territoriale da accordi di programma.

13.1.6 I gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica

Il sistema si articola in gruppi di lavoro a diversi livelli: il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) a livello di istituzione scolastica, il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) a livello di ambito territoriale, il GLIR a livello regionale.

13.1.7 Il Piano per l’inclusione

Il Piano per l’inclusione, redatto dal GLI e parte integrante del PTOF, definisce le modalità di utilizzo delle risorse per il sostegno e gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica dell’istituto.

13.1.8 La Certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica

La certificazione di disabilità, rilasciata dalla commissione medico-legale competente ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, costituisce il presupposto per l’attivazione delle misure di sostegno.

13.1.9 Il Profilo di funzionamento

Il D.Lgs. 66/2017 sostituisce la previgente diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare secondo i criteri bio-psico-sociali dell’ICF, base per la predisposizione del PEI.

13.1.10 Il Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI, redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) — composto da docenti, famiglia e specialisti sanitari — secondo un modello nazionale unico (D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, successivamente corretto dal D.I. 1° agosto 2023, n. 153), definisce gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di sostegno personalizzate per ciascuno studente con disabilità.

13.1.11 Il Progetto individuale

Il Progetto individuale, predisposto dal Comune di residenza su richiesta della famiglia ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000, ricomprende anche gli interventi extrascolastici (sociali, sanitari, di inclusione lavorativa), di cui il PEI costituisce parte integrante per l’ambito scolastico.

13.1.12 La valutazione degli alunni disabili

La valutazione è sempre riferita al PEI: per gli obiettivi coerenti con i programmi ministeriali si parla di percorso “per obiettivi minimi” o “equipollente”; per un percorso differenziato la valutazione è riferita esclusivamente al PEI, con rilascio, in caso di esame di Stato, di un attestato di credito formativo anziché del diploma.

13.1.13 Formazione in servizio del personale della scuola

La formazione specifica sull’inclusione è obbligatoria per tutto il personale docente, non solo per i docenti di sostegno, in coerenza con il principio della “contitolarità” dell’inclusione in capo all’intero consiglio di classe.

13.1.14 La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) di ciascuna scuola comprende indicatori specifici relativi alla qualità dei processi di inclusione, tra gli elementi valutati nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione.

13.1.15 Il dirigente scolastico garante dell’integrazione scolastica dei disabili

Il dirigente scolastico è responsabile dell’effettiva attuazione del diritto all’inclusione: presiede il GLI, vigila sulla corretta assegnazione delle risorse di sostegno e sull’elaborazione tempestiva dei PEI.

13.2 Il diritto all’educazione attenta alla diversità

13.2.1 L’assegnazione dei posti di sostegno alle classi con alunni disabili

Il rapporto tra docenti di sostegno e alunni con disabilità è fissato, in via generale, in un docente ogni due alunni (art. 5 D.P.R. 81/2009), con possibilità di deroga fino al rapporto 1:1 nei casi di particolare gravità.

13.2.2 La specializzazione dell’insegnante di sostegno

L’insegnante di sostegno deve possedere uno specifico titolo di specializzazione, conseguito tramite i corsi universitari di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno, requisito imprescindibile per l’accesso alle relative graduatorie e ai concorsi.

13.2.3 Le nuove regole per l’assunzione dei docenti di sostegno

Le più recenti normative hanno introdotto un vincolo quinquennale di permanenza sui posti di sostegno prima di poter chiedere il passaggio su posto comune, al fine di contrastare l’utilizzo del sostegno come mero strumento di ingresso in ruolo.

13.2.4 La necessaria collaborazione del personale ausiliario

I collaboratori scolastici forniscono, su specifico incarico, assistenza materiale (non didattica) agli alunni con disabilità, quale l’assistenza per l’igiene personale e gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico.

13.2.5 La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare

Si veda quanto già illustrato al Capitolo 2, § 2.4.6, quali strumenti di garanzia del diritto allo studio anche per gli alunni con gravi patologie.

13.2.6 Somministrazione di farmaci a scuola

La somministrazione di farmaci a scuola, disciplinata da apposite linee guida ministeriali, richiede un’autorizzazione formale della famiglia e la disponibilità di personale che si renda volontariamente disponibile, non sussistendo un obbligo generalizzato in capo al personale scolastico non sanitario.

13.3 I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

13.3.1 L’osservazione in classe delle prestazioni atipiche

Di fronte a difficoltà di apprendimento persistenti e non riconducibili a scarso impegno, i docenti attivano un percorso di osservazione sistematica, con tempestiva comunicazione alla famiglia per l’eventuale approfondimento diagnostico.

13.3.2 La diagnosi dei DSA

La diagnosi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia è rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

13.3.3 Il Piano didattico personalizzato (PDP): strumenti compensativi e misure dispensative

Il PDP, redatto dal consiglio di classe sulla base della diagnosi, individua gli strumenti compensativi (ad esempio calcolatrice, mappe concettuali, sintesi vocale) e le misure dispensative (ad esempio l’esonero dalla lettura ad alta voce) necessarie allo studente.

13.3.4 Il docente referente d’istituto

Il docente referente per i DSA, individuato in ciascuna scuola, coordina le attività relative ai disturbi specifici di apprendimento e cura i rapporti con le famiglie e i servizi sanitari territoriali.

13.3.5 La valutazione degli alunni con DSA

La valutazione è coerente con quanto previsto dal PDP, garantendo l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative anche in sede di esame di Stato, senza che ciò comporti alcuna riduzione del valore legale del titolo conseguito.

13.4 Gli alunni stranieri

13.4.1 Le normative per la scuola

L’iscrizione degli alunni stranieri è disciplinata dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento in materia di immigrazione), che garantisce il diritto-dovere all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione di soggiorno dei genitori.

13.4.2 Le Linee guida del 2014

Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (nota ministeriale 2014) aggiornano gli indirizzi operativi per l’inserimento scolastico degli alunni di origine straniera, con particolare attenzione ai neoarrivati.

13.4.3 Le indicazioni operative contenute nelle Linee guida

Le Linee guida forniscono criteri per l’iscrizione, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, l’assegnazione alla classe più idonea in relazione all’età anagrafica e al percorso scolastico pregresso.

13.4.4 La distribuzione nelle classi

È previsto, in via orientativa e derogabile, un tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per classe, al fine di favorire un’effettiva integrazione.

13.4.5 Il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione

Gli alunni stranieri conseguono il titolo conclusivo del primo ciclo alle medesime condizioni degli altri studenti, con la possibilità di percorsi personalizzati di apprendimento dell’italiano come lingua seconda durante l’anno scolastico.

13.4.6 Il test di italiano per gli stranieri

Test di livello linguistico sono utilizzati, in fase di prima accoglienza, per orientare l’inserimento nella classe e nel percorso di alfabetizzazione più adeguati.

13.4.7 L’insegnamento della seconda lingua comunitaria

Per gli alunni stranieri neo-arrivati è prevista la possibilità di una dispensa temporanea dallo studio della seconda lingua comunitaria, a favore di un potenziamento dell’apprendimento della lingua italiana.

13.4.8 La valutazione degli alunni stranieri

La valutazione tiene conto del percorso personale dello studente e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, specie nella fase di primo inserimento nel sistema scolastico italiano.

13.5 Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

13.5.1 Il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)

L’ADHD rientra, quando non accompagnato da certificazione di disabilità, tra i disturbi evolutivi specifici compresi nell’area dei BES, e richiede strategie didattiche mirate.

13.5.2 Il funzionamento cognitivo limite

Il funzionamento cognitivo limite (o “borderline cognitivo”), condizione intermedia tra la disabilità intellettiva certificabile ai sensi della legge 104/1992 e la norma, richiede comunque misure didattiche personalizzate.

13.5.3 Il quadro complessivo degli studenti con BES

La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 individua tre macro-categorie di BES: la disabilità (legge 104/1992), i disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, funzionamento cognitivo limite) e lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

13.5.4 Adozione di strategie di intervento per i BES

La gestione dei BES richiede la personalizzazione della didattica da parte dell’intero consiglio di classe, con strumenti compensativi e misure dispensative modulate sulla base delle specifiche esigenze individuate.

13.5.5 Il PDP per alunni privi di certificazione sanitaria: valenza educativa

Per gli alunni con BES privi di una certificazione sanitaria (in particolare i casi di svantaggio), il consiglio di classe può deliberare, in piena autonomia didattica, un PDP con valenza educativa, privo tuttavia del fondamento normativo specifico proprio del PDP redatto ai sensi della legge 170/2010.

13.5.6 Collegialità e formazione per insegnanti e dirigenti scolastici

La gestione efficace dei BES richiede un approccio collegiale del consiglio di classe e una formazione specifica di docenti e dirigenti scolastici sui diversi profili di bisogno educativo.

13.5.7 La risorsa dei Centri Territoriali di Supporto

I Centri Territoriali di Supporto (CTS), e i più recenti Centri per l’Inclusione Territoriale, offrono alle scuole supporto tecnico, consulenza e formazione in materia di nuove tecnologie per la disabilità e di didattica inclusiva.

13.6 Infine: il problema di alunni e studenti “ad alto potenziale intellettivo”

13.6.1 La valorizzazione in aula degli studenti dotati

Gli studenti ad alto potenziale intellettivo (plusdotati) richiedono strategie didattiche di arricchimento curricolare, didattica per progetti e compiti di realtà, per prevenire demotivazione e sottoutilizzo delle proprie potenzialità.

13.6.2 L’incentivazione dell’eccellenza

Le scuole promuovono la partecipazione a percorsi di potenziamento, olimpiadi disciplinari e attività di mentoring per la valorizzazione delle eccellenze, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa.

13.6.3 Possibilità di abbreviazione del percorso scolastico

La normativa vigente prevede, in casi eccezionali e su valutazione del collegio dei docenti, la possibilità di abbreviazione del corso di studi per gli alunni che dimostrino eccezionali capacità e adeguata maturità psico-fisica e relazionale.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 12 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. Il modello ICF dell’OMS descrive la disabilità secondo un approccio:

    • a) esclusivamente medico
    • b) bio-psico-sociale
    • c) puramente statistico
    • d) esclusivamente scolastico Risposta: b
  2. La legge quadro sull’integrazione delle persone con disabilità è:

    • a) legge 104/1992
    • b) legge 170/2010
    • c) D.Lgs. 66/2017
    • d) legge 517/1977 Risposta: a
  3. Il PEI è redatto da:

    • a) il solo dirigente scolastico
    • b) il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
    • c) la sola famiglia
    • d) l’INVALSI Risposta: b
  4. Il Profilo di funzionamento ha sostituito:

    • a) il PEI
    • b) la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale
    • c) il PDP
    • d) il Piano per l’inclusione Risposta: b
  5. Il rapporto generale tra docenti di sostegno e alunni con disabilità è fissato in:

    • a) 1 a 1 sempre
    • b) 1 a 2, con deroghe nei casi di particolare gravità
    • c) 1 a 5
    • d) nessun rapporto fissato Risposta: b
  6. Il PDP per gli alunni con DSA è previsto da:

    • a) legge 170/2010
    • b) legge 104/1992
    • c) D.Lgs. 66/2017
    • d) legge 62/2000 Risposta: a
  7. La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 individua:

    • a) le tre macro-categorie di BES
    • b) i criteri di valutazione degli apprendimenti
    • c) il nuovo reclutamento dei dirigenti
    • d) i criteri di dimensionamento scolastico Risposta: a
  8. Per gli alunni stranieri neoarrivati è prevista, in via temporanea:

    • a) l’esclusione dalla scuola
    • b) la dispensa dallo studio della seconda lingua comunitaria a favore dell’italiano L2
    • c) l’obbligo di ripetere l’anno
    • d) nessuna misura specifica Risposta: b
  9. Il tetto orientativo di alunni stranieri per classe è fissato, in via generale, a:

    • a) 10%
    • b) 30%
    • c) 50%
    • d) 70% Risposta: b
  10. Il PDP per alunni con BES privi di certificazione sanitaria:

    • a) ha lo stesso fondamento normativo del PDP ex legge 170/2010
    • b) ha valenza educativa, deliberata in autonomia dal consiglio di classe
    • c) non è mai possibile
    • d) sostituisce il PEI Risposta: b
  11. Il Progetto individuale, ai sensi della legge 328/2000, è predisposto da:

    • a) il Comune di residenza su richiesta della famiglia
    • b) l’INVALSI
    • c) il dirigente scolastico da solo
    • d) l’USR Risposta: a
  12. Per gli studenti ad alto potenziale intellettivo è prevista, in casi eccezionali, la possibilità di:

    • a) l’abbreviazione del corso di studi
    • b) l’esonero dalle prove Invalsi
    • c) la bocciatura automatica
    • d) nessuna misura specifica Risposta: a