Capitolo 12 — Docenti e non docenti: stato giuridico e profilo contrattuale
Parte Seconda — Gestione dell’istituzione scolastica
12.1 Lo stato giuridico
12.1.1 La legge n. 477/1973 e i decreti delegati
La legge 30 luglio 1973, n. 477 delega il Governo a disciplinare organicamente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, attuata con i decreti delegati del 1974 (si veda il Capitolo 11, § 11.1).
12.1.2 Docenti: lo stato giuridico del 1974
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 disciplina organicamente lo stato giuridico del personale docente: diritti, doveri, permessi, incompatibilità, responsabilità disciplinare, restando per decenni il testo di riferimento fino al progressivo “travaso” nella contrattazione collettiva.
12.1.3 La libertà di insegnamento
L’art. 33, comma 1, della Costituzione riconosce che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”: principio che si applica anche ai docenti della scuola, non solo a quelli universitari, sia pure temperato dal rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
12.1.4 Il fondamento costituzionale della libertà di insegnamento
Il fondamento è dunque l’art. 33 Cost., che tutela la libertà metodologico-didattica del docente nell’organizzazione del proprio insegnamento, nel rispetto della programmazione collegiale e degli obiettivi formativi generali.
12.1.5 Il secondo dei diritti costituzionalmente tutelati: il diritto all’istruzione
Accanto alla libertà di insegnamento del docente si colloca il diritto all’istruzione degli studenti, tutelato dall’art. 34 Cost. (si veda il Capitolo 2), con cui la prima deve necessariamente contemperarsi.
12.1.6 Il terzo dei diritti costituzionalmente tutelati: la libertà di scelta educativa delle famiglie
L’art. 30 Cost. riconosce ai genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e l’art. 33, comma 3, riconosce il diritto di enti e privati di istituire scuole: entrambi concorrono a delineare la libertà di scelta educativa delle famiglie.
12.1.7 Libertà della scuola e libertà nella scuola
La dottrina distingue la libertà “della scuola” (il pluralismo istituzionale tra scuola statale e non statale, si veda il Capitolo 2) dalla libertà “nella scuola” (la libertà di insegnamento del singolo docente all’interno dell’istituzione in cui opera).
12.1.8 Il contemperamento nella scuola dei diritti costituzionali delle differenti componenti scolastiche
Il sistema scolastico è chiamato a contemperare costantemente libertà di insegnamento, diritto all’istruzione degli studenti e libertà educativa delle famiglie, un equilibrio che trova nella programmazione collegiale e negli organi di partecipazione il proprio strumento istituzionale.
12.1.9 Il “cuore” della funzione docente
La funzione docente è qualificabile come esercizio di una funzione pubblica di rilevanza costituzionale, non riducibile alla mera erogazione di un servizio, in quanto direttamente collegata alla realizzazione del diritto all’istruzione.
12.1.10 Il “travaso” della funzione docente nel CCNL
Con la privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina un tempo interamente pubblicistica dello stato giuridico docente (D.P.R. 417/1974) è stata progressivamente “travasata” nella contrattazione collettiva nazionale, che oggi ne costituisce la fonte prevalente per gli aspetti economici e organizzativi.
12.1.11 Il profilo professionale docente nel contratto
Il CCNL definisce il profilo professionale docente come costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione, tra loro correlate e interagenti.
12.1.12 La formazione universitaria dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
L’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria richiede il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (durata quinquennale), titolo abilitante all’insegnamento.
12.1.13 Le nuove regole per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria
La legge 29 giugno 2022, n. 79 ha riformato il percorso di formazione iniziale e di accesso ai ruoli della secondaria, introducendo un percorso universitario e accademico di 60 CFU/CFA, in sostituzione dei precedenti percorsi (TFA, PAS, FIT) susseguitisi negli anni.
12.1.14 Il percorso annuale di formazione iniziale e prova per l’accesso ai ruoli della secondaria
Il nuovo modello prevede il conseguimento dei 60 CFU/CFA quale requisito di accesso al concorso, seguito, in caso di vincita, dall’ordinario anno di formazione e prova in servizio.
12.1.15 Il particolare profilo dei docenti di religione cattolica
I docenti di religione cattolica sono nominati sulla base dell’intesa con l’Ordinario diocesano, che attesta l’idoneità ecclesiastica del docente, secondo quanto previsto dall’Accordo di revisione del Concordato del 1984 e dalle successive intese CEI-Ministero: il loro stato giuridico presenta pertanto specificità rispetto agli altri docenti, in relazione al venir meno o al permanere dell’idoneità.
12.1.16 I docenti dell’ora alternativa alla religione cattolica
I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sono nominati annualmente sulla base di apposite graduatorie, per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC.
12.1.17 Gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.)
Gli insegnanti tecnico-pratici conducono le attività di laboratorio negli istituti tecnici e professionali, in affiancamento o in autonomia rispetto ai docenti titolari delle discipline teoriche corrispondenti, con specifici requisiti di accesso al ruolo.
12.1.18 Incarichi particolari: le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
Le funzioni strumentali al PTOF sono incarichi attribuiti dal collegio dei docenti a specifici docenti per il coordinamento di aree strategiche del piano triennale dell’offerta formativa, retribuiti con il FIS.
12.1.19 Esempi di compiti assegnati alle funzioni strumentali
Rientrano tipicamente tra le funzioni strumentali: il coordinamento del PTOF, il supporto al lavoro dei docenti, il coordinamento delle attività di inclusione per gli studenti con BES, l’orientamento in entrata e in uscita, l’autovalutazione di istituto.
12.1.20 Un particolare esercizio della funzione docente: il personale educativo dei convitti e degli educandati
Il personale educativo che opera nei convitti e negli educandati annessi a talune istituzioni scolastiche (si veda il Capitolo 20, § 20.4.13) ha un proprio specifico profilo professionale e contrattuale, distinto da quello docente, orientato all’assistenza educativa residenziale degli studenti convittori.
12.2 Il periodo di prova del personale docente
12.2.1 Periodi utili e non utili al superamento dell’anno di prova
Ai fini del superamento dell’anno di formazione e prova sono richiesti almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche effettivamente svolte, computati secondo i criteri fissati dalla normativa ministeriale annuale.
12.2.2 L’anno di formazione
Il docente neoassunto è affiancato da un docente tutor, individuato nell’ambito del collegio dei docenti, e partecipa ad attività formative in presenza e a distanza organizzate su piattaforma INDIRE.
12.2.3 Anno di prova come percorso assistito di formazione in servizio
Il percorso si articola in un bilancio delle competenze iniziale, un patto per lo sviluppo professionale concordato con il tutor, attività di osservazione in classe reciproca e laboratori formativi in rete di scuole.
12.2.4 La valutazione dell’anno di prova/formazione
La valutazione finale è di competenza del dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria del tutor e delle osservazioni in classe effettuate nel corso dell’anno.
12.2.5 Conferma in ruolo del personale docente
In caso di valutazione positiva, il docente è confermato in ruolo con effetto dalla data di immissione in servizio.
12.2.6 La ripetizione dell’anno di prova
Si veda quanto già illustrato al Capitolo 11, § 11.6.1.
12.2.7 La sede di ruolo dei docenti
La sede di prima assegnazione dei docenti vincitori di concorso è determinata sulla base delle procedure di scelta delle sedi disponibili all’interno degli ambiti territoriali, secondo l’ordine di graduatoria.
12.3 La libera professione dei docenti
12.3.1 Collaborazioni plurime
I docenti possono prestare, previa autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di titolarità, un numero limitato di ore di insegnamento aggiuntive presso altre istituzioni scolastiche, nei limiti fissati dalla contrattazione.
12.3.2 Docenza nella scuola secondaria fino alle 24 ore settimanali
È inoltre possibile, nei limiti dell’organico e della disponibilità oraria, il completamento dell’orario di cattedra fino a un massimo complessivo di 24 ore settimanali, mediante l’attribuzione di ore aggiuntive presso la medesima o altra istituzione scolastica.
12.4 La necessità di riformare lo stato giuridico degli insegnanti
Il dibattito sulla necessità di un nuovo, organico stato giuridico della docenza — che valorizzi una progressione di carriera differenziata e non meramente legata all’anzianità — è ricorrente da decenni, senza essere mai approdato, salvo interventi parziali, a una riforma complessiva.
12.5 L’esigenza di valorizzazione del merito
12.5.1 La valutazione delle scuole e degli insegnanti nell’a.s. 2010/11
I primi progetti sperimentali di valutazione del merito professionale dei docenti risalgono all’a.s. 2010/11, promossi dall’allora Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’INVALSI.
12.5.2 Il progetto di sperimentazione VSQ
Il progetto VSQ (Valorizzazione Scuole e insegnanti per la Qualità), avviato dall’INVALSI nel 2010-2011 su un campione di scuole del primo ciclo (tra cui Napoli, Siracusa e Torino), ha sperimentato l’attribuzione di incentivi economici collegati ai risultati degli apprendimenti degli studenti.
12.5.3 Il progetto VALeS
Il successivo progetto VALeS (Valutazione e Sviluppo Scuola), esteso a un più ampio campione nazionale, ha sperimentato un modello di valutazione di istituto propedeutico alla definizione del Sistema Nazionale di Valutazione, poi istituito con il D.P.R. 80/2013.
12.6 La decadenza del “d.d.l. Aprea”
Il disegno di legge di riforma degli organi di governo della scuola e dello stato giuridico della docenza, noto come “d.d.l. Aprea” (dal nome della senatrice proponente), discusso nel corso della XVI legislatura, non è giunto ad approvazione definitiva ed è decaduto con la fine della legislatura, senza tuttavia esaurire il dibattito sui temi da esso sollevati.
12.7 La valorizzazione del personale docente nelle leggi successive
Il tema della valorizzazione professionale dei docenti è stato ripreso dalla legge 107/2015 (bonus merito, si veda il Capitolo 10, § 10.3.3) e, più di recente, dal D.L. 36/2022 (formazione in servizio incentivata, si veda il Capitolo 10, § 10.7.5), in un percorso di progressiva costruzione di meccanismi di valorizzazione differenziata.
12.8 Non docenti: lo stato giuridico del 1974
Anche il personale non docente ha visto il proprio stato giuridico definito, per la prima volta in modo organico, dai decreti delegati del 1974, transitato successivamente nella disciplina contrattuale con la privatizzazione del pubblico impiego.
12.9 I Profili di area del personale ATA
Correzione rispetto all’impianto storico: il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024, in vigore dal 1° maggio 2024) ha sostituito il previgente sistema classificatorio a lettere (Aree A, B, C, D del CCNL 2007, richiamato ancora dal CCNL 19 aprile 2018) con un nuovo ordinamento in quattro aree professionali, di seguito descritte, oggi vigente.
12.9.1 L’Area dei Collaboratori
Comprende il profilo di collaboratore scolastico, personale che svolge attività caratterizzata da procedure definite secondo istruzioni ricevute: vigilanza, pulizia e sorveglianza dei locali, supporto materiale al funzionamento della scuola. Corrisponde, per contenuto, alla previgente Area A.
12.9.2 L’Area degli Operatori
Area di nuova istituzione, comprende i profili di operatore scolastico e operatore dei servizi agrari (questi ultimi negli istituti agrari con annesse aziende, si veda il Capitolo 20, § 20.4.11), che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base e una capacità operativa specifica, con autonomia entro prescrizioni generali.
12.9.3 L’Area degli Assistenti
Comprende i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e infermiere: personale che svolge compiti complessi, richiedenti specifica capacità di attuazione di procedure e l’uso di macchinari e strumenti elettronici. Corrisponde, per contenuto, alla previgente Area B.
12.9.4 L’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
Comprende il profilo del DSGA, cui è riconosciuta autonomia operativa nella definizione e predisposizione degli atti e possibili funzioni di coordinamento; nell’ambito di questa area è inoltre previsto l’incarico triennale di “elevata qualificazione professionale”. È l’area che, nell’impianto previgente, corrispondeva grosso modo alla vecchia Area D.
12.9.5 Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA
I requisiti di accesso restano differenziati per area: titolo di studio della scuola dell’obbligo per l’Area dei Collaboratori, diploma di scuola secondaria di secondo grado (talvolta di indirizzo specifico, con eventuale certificazione di alfabetizzazione digitale) per le Aree degli Operatori e degli Assistenti, titolo di studio superiore specifico per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
12.9.6 I “modelli viventi”
Tra i profili professionali del personale ATA rientra, quale figura specifica e circoscritta ai licei artistici, il “modello vivente”, incaricato di posare per le esercitazioni di disegno e discipline plastiche/pittoriche.
12.10 La mobilità professionale del personale ATA
Il personale ATA può transitare tra profili e aree diverse attraverso procedure di mobilità professionale interna, riservate al personale già in servizio in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza richiesti per il profilo di destinazione; per il DSGA il CCNL 2019-2021 ha introdotto procedure selettive riservate a chi abbia svolto funzioni di DSGA a tempo pieno per almeno tre anni, anche in assenza del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno.
12.10.1 Le “posizioni economiche” per il personale ATA
Nell’ambito del medesimo profilo professionale, il personale ATA può accedere a posizioni economiche superiori (progressioni economiche orizzontali), tramite procedure selettive per titoli e servizio previste dalla contrattazione.
12.11 Il personale ATA nel CCNL 2018
Il CCNL 19 aprile 2018 ha disciplinato, all’epoca della sua sottoscrizione, profili professionali, mansioni, modalità di conferimento degli incarichi specifici e criteri di accesso alle posizioni economiche del personale ATA, richiamando ancora la classificazione in Aree A-D del CCNL 2007. Per la classificazione oggi vigente (quattro aree: Collaboratori, Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevata Qualificazione) si veda il § 12.9, frutto del successivo CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021.
12.11.1 La partecipazione del personale ATA agli organi della programmazione
Il personale ATA partecipa, tramite propri rappresentanti eletti, al consiglio di istituto e alla contrattazione integrativa d’istituto, mentre resta escluso dagli organi a composizione tecnico-didattica (collegio dei docenti, consigli di classe).
Fonti citate in questo capitolo
- D.L. 36/2022
- D.Lgs. 165/2001
- D.P.R. 417/1974
- D.P.R. 80/2013
- legge 107/2015
- legge 29 giugno 2022, n. 79
- legge 30 luglio 1973, n. 477
- art. 30 Cost.
- art. 33 Cost.
- art. 34 Cost.
Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).
Test di verifica
Quiz di autovalutazione — 10 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.
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Lo stato giuridico del personale docente è stato per la prima volta disciplinato organicamente da:
- a) DPR 417/1974
- b) legge 107/2015
- c) D.Lgs. 165/2001
- d) CCNL 2018 Risposta: a
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L’accesso all’insegnamento nella scuola primaria richiede:
- a) laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
- b) 60 CFU/CFA
- c) diploma di scuola secondaria
- d) laurea triennale generica Risposta: a
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Il nuovo percorso di formazione iniziale per l’insegnamento nella secondaria, introdotto dalla legge 79/2022, prevede:
- a) 24 CFU
- b) 60 CFU/CFA
- c) nessun requisito formativo aggiuntivo
- d) 180 CFU Risposta: b
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I docenti di religione cattolica sono nominati sulla base di:
- a) concorso ordinario
- b) intesa con l’Ordinario diocesano
- c) elezione del collegio docenti
- d) graduatoria provinciale generica Risposta: b
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Le funzioni strumentali al PTOF sono attribuite da:
- a) il consiglio di istituto
- b) il collegio dei docenti
- c) il DSGA
- d) l’USR Risposta: b
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Il periodo di formazione e prova richiede almeno:
- a) 90 giorni di servizio
- b) 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche
- c) 365 giorni di servizio
- d) 30 giorni di servizio Risposta: b
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Il progetto VSQ, sperimentato dall’INVALSI nel 2010-2011, riguardava:
- a) l’edilizia scolastica
- b) incentivi economici collegati ai risultati degli apprendimenti
- c) la sicurezza sul lavoro
- d) il reclutamento dei dirigenti Risposta: b
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Il “d.d.l. Aprea” riguardava:
- a) la riforma degli organi di governo della scuola e dello stato giuridico della docenza
- b) la contabilità di Stato
- c) l’educazione civica
- d) il sistema 0-6 anni Risposta: a
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Il personale ATA con mansioni esecutive di vigilanza e pulizia (collaboratore scolastico) appartiene, nella classificazione oggi vigente (CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021), a:
- a) l’Area dei Collaboratori
- b) l’Area degli Assistenti
- c) l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
- d) area dirigenziale Risposta: a
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Il personale ATA partecipa agli organi della programmazione scolastica:
- a) tramite propri rappresentanti nel consiglio di istituto
- b) tramite voto nel collegio dei docenti
- c) non partecipa in alcun modo
- d) solo tramite il DSGA Risposta: a