Capitolo 11 — La comunità scolastica come luogo della partecipazione e dell’autonomia

Parte Seconda — Gestione dell’istituzione scolastica

11.1 I “decreti delegati” nel contesto del 1974

I decreti delegati del 1974 (D.P.R. 31 maggio 1974, nn. 416-420), attuativi della legge 30 luglio 1973, n. 477, introducono per la prima volta un sistema organico di organi collegiali a livello di istituto e di territorio, segnando il passaggio da un modello gerarchico-burocratico a uno partecipativo (si veda anche il Capitolo 1, § 1.3.3).

11.1.1 L’istituzione degli organi collegiali dell’istituto e degli organi collegiali dell’amministrazione scolastica

A livello di istituto sono istituiti i consigli di intersezione/interclasse/classe, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto (o di circolo) con la relativa giunta esecutiva; a livello di amministrazione scolastica sono istituiti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

11.1.2 Riforme e tentativi di riforma dopo la legge n. 477/1973

Nei decenni successivi si sono susseguiti numerosi disegni di riforma degli organi collegiali (in particolare negli anni 2000), volti ad ammodernarne la composizione e le competenze, senza tuttavia giungere a un’approvazione organica fino a interventi più recenti e settoriali.

11.1.3 La riforma degli organi collegiali territoriali: il nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione

Il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233 riforma gli organi collegiali territoriali, istituendo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero in materia di istruzione, in sostituzione del precedente Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

11.1.4 Dalla “Comunità scolastica” alla “Comunità educante”

L’evoluzione più recente del dibattito pedagogico e normativo valorizza il passaggio concettuale dalla “comunità scolastica” (incentrata sulle sole componenti interne alla scuola) alla “comunità educante”, che include stabilmente famiglie, enti locali, terzo settore e territorio come corresponsabili del progetto educativo, in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità (si veda il Capitolo 14).

11.2 Gli organi collegiali dell’istituzione scolastica

11.2.1 Le elezioni scolastiche

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei consigli di intersezione, interclasse e classe si svolgono con cadenza annuale (di norma nel mese di ottobre); le elezioni del consiglio di istituto si svolgono con cadenza triennale.

11.2.2 Le regole di funzionamento degli organi collegiali

Le regole di funzionamento sono fissate dal regolamento d’istituto, nel rispetto della cornice generale stabilita dai decreti delegati del 1974 e dalle successive modifiche.

11.2.3 Convocazione e validità della seduta

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, con congruo anticipo; la validità della seduta richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica (quorum strutturale).

11.2.4 Discussione e delibera dei punti all’o.d.g.

L’organo delibera esclusivamente sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, salvo l’aggiunta di punti urgenti con il consenso unanime dei presenti.

11.2.5 Verbalizzazione della seduta

Ogni seduta è verbalizzata da un segretario designato dal presidente; il verbale è letto e approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

11.2.6 Riunioni degli organi collegiali in videoconferenza

Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi in videoconferenza, pratica generalizzatasi durante l’emergenza pandemica e successivamente consolidata, a condizione che sia garantita l’identificabilità dei partecipanti e, ove richiesta, la segretezza del voto.

11.3 Il consiglio d’istituto

11.3.1 Composizione ed elezione

Il consiglio di istituto è composto da rappresentanti eletti delle diverse componenti: docenti, genitori (e, nel secondo ciclo, studenti), personale ATA, oltre al dirigente scolastico quale membro di diritto.

11.3.2 Elezione del presidente del consiglio d’istituto

Il presidente è eletto tra i membri della componente genitori (o, nella scuola secondaria di secondo grado, tra genitori e studenti secondo le regole del regolamento d’istituto), a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

11.3.3 Decadenza e surroga

Un componente decade dalla carica per perdita dei requisiti che ne hanno determinato l’elezione (ad esempio il trasferimento del figlio ad altra scuola per il rappresentante dei genitori); alla decadenza si provvede con la surroga del primo dei non eletti nella medesima lista.

11.3.4 La giunta esecutiva del consiglio d’istituto

La giunta esecutiva, organo ristretto emanazione del consiglio di istituto, presieduta dal dirigente scolastico, svolge funzioni istruttorie e predispone la proposta di programma annuale da sottoporre al consiglio.

11.3.5 Competenze e funzioni del consiglio d’istituto

Il consiglio di istituto adotta il PTOF su proposta del collegio dei docenti, approva il programma annuale e il conto consuntivo, adotta il regolamento d’istituto e definisce i criteri generali per la gestione e l’amministrazione della scuola.

11.3.6 La competenza in materia di calendario scolastico

Il consiglio di istituto delibera gli adattamenti del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze dell’istituto, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione fissato dalla normativa.

11.3.7 La competenza del consiglio d’istituto in materia di bilancio

Il consiglio approva il programma annuale (bilancio di previsione) su proposta della giunta esecutiva, corredato dalla relazione del dirigente scolastico e dalla relazione tecnica del DSGA.

11.3.8 I contributi delle famiglie per la scuola – Detraibilità delle spese per la frequenza scolastica

Il consiglio di istituto delibera l’entità dei contributi volontari richiesti alle famiglie, che sono fiscalmente detraibili se destinati a finalità di innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell’offerta formativa, e in ogni caso non possono condizionare l’iscrizione o la frequenza.

11.3.9 La competenza del consiglio d’istituto in materia disciplinare per gli studenti

Il consiglio di istituto è competente sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, attraverso l’apposito organo di garanzia interno previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

11.3.10 Pubblicità degli atti e delle sedute

Le sedute del consiglio di istituto sono, di norma, pubbliche (salvo quando si trattano questioni riguardanti singole persone), mentre gli atti deliberati sono pubblicati all’albo online della scuola.

11.4 Il collegio dei docenti

11.4.1 Le funzioni

Il collegio dei docenti cura la programmazione didattica, elabora la proposta di PTOF, valuta periodicamente l’andamento didattico generale, delibera l’adozione dei libri di testo e la suddivisione dell’anno scolastico in periodi (quadrimestri o trimestri).

11.4.2 L’azione del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico presiede il collegio dei docenti, ne cura l’attuazione delle delibere e ne indirizza i lavori, senza tuttavia disporre di un ordinario diritto di voto sulle materie di stretta competenza professionale docente.

11.5 I consigli di intersezione, di interclasse e di classe

11.5.1 Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe

I rappresentanti sono eletti annualmente dai genitori (in tutti gli ordini di scuola) e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche dagli studenti.

11.5.2 Modalità di riunione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe

I consigli sono convocati periodicamente dal dirigente scolastico, secondo il piano annuale delle attività, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei componenti.

11.5.3 Composizione e funzioni dei consigli con i soli docenti

Nella composizione ristretta ai soli docenti, il consiglio di classe delibera in materia di valutazione degli apprendimenti e degli scrutini.

11.5.4 Composizione e funzioni dei consigli con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti

Nella composizione allargata, il consiglio ha funzioni di programmazione didattico-educativa e di formulazione di proposte in ordine ai rapporti tra scuola e famiglia.

11.5.5 Competenza del consiglio di classe nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari agli studenti

Il consiglio di classe, nella composizione ristretta ai docenti, è competente a irrogare sanzioni disciplinari di gravità intermedia, mentre le sanzioni più gravi (fino all’allontanamento definitivo) restano di competenza del consiglio di istituto.

11.6 Il comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, ridisegnato dalla legge 107/2015, è composto dal dirigente scolastico (che lo presiede), da docenti, dai rappresentanti di genitori e studenti (nella secondaria di secondo grado) e da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale; valuta l’esito dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti e definisce i criteri per la valorizzazione del merito professionale.

11.6.1 La ripetizione dell’anno di prova

In caso di valutazione negativa dell’anno di formazione e prova, il docente è tenuto a ripetere, per una sola ulteriore volta, il percorso di formazione e prova.

11.6.2 La dispensa dal servizio

In caso di ulteriore valutazione negativa, l’amministrazione può disporre la dispensa dal servizio del docente, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

11.7 Le assemblee degli studenti e dei genitori

11.7.1 Le assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori (di sezione, di classe o di istituto) sono convocate su richiesta dei rappresentanti eletti o di un numero adeguato di genitori, secondo le modalità previste dal regolamento d’istituto.

11.7.2 Il comitato dei genitori

Il comitato dei genitori, costituito dai rappresentanti eletti nei diversi consigli, svolge una funzione di coordinamento e di raccordo della componente genitori con gli organi collegiali dell’istituto.

11.7.3 Le assemblee degli studenti

Nella scuola secondaria di secondo grado, gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, di classe e di istituto, entro un monte ore mensile e annuale stabilito dalla normativa.

11.7.4 Il comitato degli studenti

Analogamente al comitato dei genitori, il comitato studentesco, composto dai rappresentanti eletti, coordina l’attività della componente studentesca all’interno dell’istituto.

11.8 Iniziative complementari all’iter formativo degli studenti

11.8.1 Le consulte degli studenti a livello provinciale, regionale, nazionale

Le consulte provinciali degli studenti, istituite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, rappresentano gli studenti a livello territoriale, con funzioni consultive e propositive nei confronti dell’amministrazione scolastica periferica.

11.8.2 Il Forum nazionale delle associazioni studentesche

Il Forum nazionale delle associazioni studentesche è l’organismo di consultazione, a livello ministeriale, delle organizzazioni rappresentative degli studenti su tematiche di rilievo nazionale.

11.9 La comunità scolastica

La nozione di comunità scolastica ricomprende tutte le componenti che concorrono, ciascuna nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità, alla realizzazione del progetto educativo della scuola: dirigente, docenti, personale ATA, studenti e famiglie.

11.10 L’autonomia scolastica

11.10.1 Il riconoscimento costituzionale dell’autonomia scolastica

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l’art. 117, comma 3, Cost. menziona espressamente l’“autonomia delle istituzioni scolastiche” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

11.10.2 Alle origini: la Carta dei servizi e il Progetto educativo d’istituto

Precedenti storici dell’autonomia sono la Carta dei servizi scolastici (D.P.C.M. 7 giugno 1995) e il Progetto educativo di istituto, prime forme di responsabilizzazione delle singole scuole nei confronti dell’utenza.

11.10.3 I principi dell’autonomia scolastica

L’autonomia si articola in autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 21 legge 59/1997 e D.P.R. 275/1999).

11.10.4 I provvedimenti attuativi dell’autonomia scolastica

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 è il regolamento attuativo dell’autonomia, in vigore dal 1° settembre 2000, che ha trasformato le scuole in istituzioni dotate di personalità giuridica.

11.10.5 Il “dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche”

L’attribuzione dell’autonomia (e di un dirigente scolastico titolare) è subordinata al rispetto di parametri dimensionali minimi in termini di numero di alunni, secondo la disciplina già esaminata al § 2.3.4.

11.11 Il Piano dell’offerta formativa nel Regolamento dell’autonomia del 1999

Il D.P.R. 275/1999 istituisce il Piano dell’Offerta Formativa (POF), documento annuale che ciascuna scuola elabora per definire la propria identità culturale e progettuale.

11.11.1 Il Piano triennale dell’offerta formativa nella legge n. 107/2015

La legge 107/2015 trasforma il POF nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal dirigente scolastico, e adottato dal consiglio di istituto.

11.11.2 La progettazione educativa e curricolare nel PTOF

Il PTOF definisce l’identità culturale e progettuale della scuola, il curricolo, l’organizzazione delle attività, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione adottati dall’istituto.

11.11.3 L’autonomia didattica

L’autonomia didattica consente alle scuole di modulare tempi, metodologie e articolazione dei gruppi di apprendimento in funzione delle esigenze formative degli studenti.

11.11.4 Il curricolo nell’autonomia

Il curricolo di istituto si costruisce a partire dalle Indicazioni nazionali (o dalle Linee guida) e dalla possibilità di integrarle e personalizzarle nell’ambito della quota di autonomia riconosciuta alle scuole.

11.11.5 Le quote nazionali e le quote d’istituto nel curricolo dell’autonomia

Il curricolo si compone di una quota nazionale obbligatoria (comune a tutte le scuole dello stesso ordinamento) e di una quota riservata alle istituzioni scolastiche (di norma pari al 20% del monte ore complessivo), da utilizzare per la personalizzazione dell’offerta formativa.

11.11.6 Le quote del curricolo nel riordino del secondo ciclo dell’istruzione

Analoghe quote di flessibilità sono previste dai regolamenti di riordino del 2010 per licei, istituti tecnici e professionali.

11.11.7 La programmazione collegiale nel quadro costituzionale delle competenze in materia di istruzione

La programmazione didattica collegiale si colloca nel riparto costituzionale di competenze tra le norme generali sull’istruzione (competenza esclusiva statale) e l’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole.

11.11.8 Finalità e obiettivi nella programmazione collegiale

La programmazione collegiale mira a garantire un percorso formativo coerente, verificabile e adeguato ai bisogni educativi degli studenti, nel rispetto delle Indicazioni o Linee guida nazionali.

11.11.9 Il nesso fra programmazione e valutazione

La valutazione degli apprendimenti costituisce lo strumento con cui la scuola verifica l’efficacia della propria programmazione, in una logica di miglioramento continuo e non di mero accertamento sanzionatorio.

11.11.10 L’autonomia nelle procedure di valutazione

Nel rispetto delle norme generali (D.Lgs. 62/2017), ciascuna scuola definisce propri criteri e strumenti di valutazione, inseriti nel PTOF e resi pubblici alle famiglie.

11.11.11 L’autonomia organizzativa

L’autonomia organizzativa consente alle scuole di adattare orari, articolazione delle classi, calendario e utilizzo degli spazi alle esigenze del proprio progetto educativo.

11.11.12 L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Le scuole possono attivare percorsi innovativi e sperimentazioni didattiche e organizzative, anche in rete con università, enti di ricerca e altre istituzioni scolastiche.

11.11.13 L’ampliamento dell’offerta formativa

Rientrano nell’ampliamento dell’offerta formativa le attività extracurricolari, i progetti e le collaborazioni con enti, associazioni e soggetti del territorio, finanziati con risorse proprie, del FIS o di provenienza esterna.

11.11.14 I contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa

Le scuole possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, in possesso di specifiche competenze non presenti in organico, per la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa.

11.11.15 L’organico dell’autonomia

Introdotto dalla legge 107/2015, l’organico dell’autonomia è l’insieme dei posti (comuni e di potenziamento) assegnato a ciascuna scuola, funzionale non solo alla copertura delle cattedre curricolari ma anche alla realizzazione delle finalità del PTOF.

11.11.16 La gestione dell’organico dell’autonomia

Il dirigente scolastico, nell’ambito dei criteri generali definiti dagli organi collegiali, assegna i docenti dell’organico dell’autonomia alle diverse esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’istituto.

11.12 Le reti di scuole

L’art. 7 del D.P.R. 275/1999 consente alle istituzioni scolastiche di costituire reti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, condividendo risorse, competenze e progettualità.

11.12.1 Tipologie di accordi e forme associative

Si distinguono le reti di scopo (costituite per specifici progetti o finalità) dalle reti di ambito territoriale, istituite dalla legge 107/2015 per il coordinamento delle scuole su base territoriale in materia di formazione, mobilità e organico.

11.13 Il trasferimento delle funzioni amministrative alle scuole dotate di autonomia

Il D.P.R. 275/1999 ha trasferito alle istituzioni scolastiche autonome numerose funzioni amministrative in precedenza esercitate dagli uffici periferici del Ministero.

11.13.1 Le competenze escluse

Restano escluse dal trasferimento le funzioni relative allo stato giuridico del personale che richiedono una gestione centralizzata (assunzioni, mobilità interprovinciale, cessazioni dal servizio) e altre materie di rilievo nazionale.

11.13.2 Il coordinamento delle competenze nell’istituto scolastico

Il coordinamento tra le competenze del dirigente scolastico e quelle degli organi collegiali è disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.P.R. 275/1999, secondo un modello che distingue le funzioni di indirizzo e controllo (organi collegiali) da quelle di gestione (dirigente).

11.14 L’autonomia scolastica e la responsabilità sociale

11.14.1 L’accountability nelle scuole del Regno Unito

Il sistema scolastico britannico, spesso richiamato come termine di paragone internazionale, si fonda su un modello di accountability particolarmente sviluppato, con la pubblicazione di classifiche di rendimento delle scuole (league tables) e le ispezioni sistematiche dell’agenzia Ofsted.

11.14.2 L’accountability nel sistema scolastico italiano: il bilancio sociale

In Italia lo strumento principale di rendicontazione pubblica dei risultati è il bilancio sociale, elaborato dalle scuole nell’ambito del procedimento di valutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione.

11.15 È possibile un’autonomia rinnovata nella sussidiarietà?

Il dibattito pedagogico e giuridico più recente si interroga sulla possibilità di un ulteriore rafforzamento dell’autonomia scolastica, in una prospettiva di piena sussidiarietà orizzontale con il territorio, le famiglie e il terzo settore.

11.16 La contropartita dell’autonomia: il monitoraggio del sistema

11.16.1 L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

L’INVALSI è l’ente di ricerca che elabora e somministra le prove standardizzate nazionali sugli apprendimenti e cura le rilevazioni per le indagini internazionali.

11.16.2 Il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 istituisce organicamente il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), articolato nelle fasi di autovalutazione (RAV), valutazione esterna, formazione e rendicontazione sociale.

11.16.3 La rendicontazione sociale

La rendicontazione sociale è la fase conclusiva del procedimento di valutazione, con cui la scuola comunica pubblicamente alla comunità di riferimento gli esiti raggiunti rispetto agli obiettivi del piano di miglioramento.

11.16.4 Scuole e INVALSI: dalla collaborazione nella condivisione all’obbligo di legge

La partecipazione delle scuole alle rilevazioni INVALSI, originariamente su base volontaria, è divenuta nel tempo un obbligo di legge, quale requisito per l’ammissione degli studenti agli esami di Stato.

11.16.5 Le prove nazionali alla conclusione del primo ciclo dell’istruzione

Si veda quanto già illustrato al Capitolo 3, § 3.5.7.

11.16.6 Le azioni dell’INVALSI nella scuola secondaria di secondo grado

Le prove Invalsi nel secondo ciclo sono somministrate in quinta, quale requisito di ammissione all’esame di Stato (si veda il Capitolo 4, § 4.5.11).

11.16.7 La Direttiva n. 85 del 2012

La Direttiva ministeriale n. 85 del 2012 definisce le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per il triennio successivo, avviando concretamente il ciclo di autovalutazione delle scuole.

11.16.8 La Direttiva n. 11 del 2014

La Direttiva ministeriale 18 settembre 2014, n. 11 aggiorna le priorità strategiche del SNV per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, consolidando il modello RAV-Piano di miglioramento.

11.16.9 Il contrasto al cheating

L’INVALSI applica procedure statistiche standardizzate per individuare comportamenti anomali nella somministrazione delle prove (suggerimenti, copiature), con la possibilità di annullare i risultati della classe interessata ai fini statistici.

11.17 L’INDIRE

L’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) è l’ente di ricerca del Ministero dedicato alla ricerca educativa, all’innovazione didattica e alla formazione del personale scolastico, compresa quella dei docenti neoassunti in periodo di formazione e prova.

11.18 Le funzioni del “corpo ispettivo” nella scuola dell’autonomia

11.18.1 La funzione ispettiva nella realtà di oggi

Il contingente ispettivo (dirigenti tecnici) svolge funzioni di valutazione di sistema, supporto tecnico alle scuole, consulenza tecnico-scientifica al Ministero e partecipazione a commissioni tecniche e concorsuali.

11.18.2 Verso un nuovo concorso

L’organico dei dirigenti tecnici è da tempo sottodimensionato rispetto al fabbisogno reale del sistema scolastico: il tema di un nuovo concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici resta al centro del dibattito sul rilancio della funzione ispettiva.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 14 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. Gli organi collegiali della scuola sono istituiti da:

    • a) DPR 275/1999
    • b) DPR 416-420/1974
    • c) legge 107/2015
    • d) D.Lgs. 165/2001 Risposta: b
  2. Il presidente del consiglio di istituto è eletto tra:

    • a) i docenti
    • b) la componente genitori
    • c) il personale ATA
    • d) il dirigente scolastico Risposta: b
  3. Il PTOF è adottato da:

    • a) il collegio dei docenti
    • b) il consiglio di istituto
    • c) il dirigente scolastico da solo
    • d) i revisori dei conti Risposta: b
  4. La quota di curricolo riservata alle istituzioni scolastiche è, di norma, pari a:

    • a) 10%
    • b) 20%
    • c) 50%
    • d) 5% Risposta: b
  5. L’organico dell’autonomia è stato introdotto da:

    • a) DPR 275/1999
    • b) legge 107/2015
    • c) D.Lgs. 165/2001
    • d) legge 62/2000 Risposta: b
  6. Le reti di ambito territoriale sono state istituite da:

    • a) legge 107/2015
    • b) DPR 275/1999
    • c) D.Lgs. 297/1994
    • d) DPR 80/2013 Risposta: a
  7. Il Sistema Nazionale di Valutazione è istituito da:

    • a) DPR 80/2013
    • b) legge 107/2015
    • c) D.Lgs. 62/2017
    • d) DPR 275/1999 Risposta: a
  8. La partecipazione delle scuole alle rilevazioni INVALSI è oggi:

    • a) facoltativa
    • b) un obbligo di legge
    • c) riservata alle sole scuole paritarie
    • d) sospesa Risposta: b
  9. L’INDIRE si occupa, tra l’altro, di:

    • a) formazione dei docenti neoassunti
    • b) contabilità di Stato
    • c) sicurezza sul lavoro
    • d) contenzioso disciplinare Risposta: a
  10. Il Comitato per la valutazione dei docenti valuta, tra l’altro:

    • a) l’esito dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti
    • b) il bilancio dello Stato
    • c) le sanzioni disciplinari degli studenti
    • d) il credito scolastico Risposta: a
  11. La riforma del Titolo V della Costituzione che menziona l’autonomia scolastica è:

    • a) legge costituzionale 3/2001
    • b) legge 59/1997
    • c) DPR 275/1999
    • d) legge 107/2015 Risposta: a
  12. Il bilancio sociale è strumento di:

    • a) rendicontazione pubblica dei risultati della scuola
    • b) valutazione dei singoli docenti
    • c) gestione del FIS
    • d) reclutamento del personale Risposta: a
  13. Le sanzioni disciplinari più gravi, fino all’allontanamento definitivo, sono di competenza:

    • a) del singolo docente
    • b) del consiglio di istituto
    • c) del collegio dei docenti
    • d) del DSGA Risposta: b
  14. Il contingente ispettivo (dirigenti tecnici) svolge, tra l’altro, funzioni di:

    • a) valutazione di sistema e supporto tecnico alle scuole
    • b) gestione del FIS
    • c) elezione degli organi collegiali
    • d) contabilità di istituto Risposta: a