Capitolo 10 — Diritto del lavoro e contrattazione. La gestione del contratto di lavoro del personale docente e non docente

Parte Seconda — Gestione dell’istituzione scolastica

10.1 Il risalto costituzionale del lavoro

Gli articoli 1 e 4 della Costituzione fondano la Repubblica sul lavoro e ne riconoscono il diritto e il dovere per ogni cittadino, ponendo le basi valoriali dell’intera disciplina lavoristica, pubblica e privata.

10.1.1 Il contratto di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato, disciplinato dall’art. 2094 del codice civile, è il contratto con cui il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa (o nell’amministrazione) prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

10.1.2 Gli elementi costitutivi del contratto di lavoro

Gli elementi tipici sono: la subordinazione (etero-direzione del datore di lavoro), la retribuzione, la continuità della prestazione e la collaborazione funzionale agli scopi organizzativi del datore di lavoro.

10.1.3 Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) si distingue dal lavoro subordinato per l’assenza del vincolo di subordinazione: il lavoratore autonomo si obbliga a un’obbligazione di risultato, organizzando in piena autonomia i mezzi necessari.

10.1.4 Lavoro subordinato e contratto d’opera

Analogamente, il contratto d’opera (art. 2222 c.c.) presuppone l’autonomia organizzativa del prestatore, che risponde del risultato promesso senza vincoli di orario o di direzione gerarchica.

10.1.5 Adempimento e lavoro subordinato nel Codice civile

Gli artt. 1176 e 2104 c.c. impongono al lavoratore subordinato la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale (formula, quest’ultima, di matrice storica ma tuttora richiamata come parametro di diligenza professionale).

10.1.6 Dalla “riforma Biagi” al Jobs Act

La riforma Biagi (legge 14 febbraio 2003, n. 30 e D.Lgs. 276/2003) introduce nuove forme contrattuali flessibili nel mercato del lavoro privato; il Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi del 2015) riforma organicamente la disciplina dei licenziamenti nel settore privato, introducendo il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): tali riforme riguardano essenzialmente il lavoro privato, mentre il pubblico impiego (personale scolastico compreso) mantiene, salvo specifiche eccezioni, le tutele previgenti in materia di licenziamento.

10.1.7 Il contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato, disciplinato in via generale dal D.Lgs. 81/2015, trova nella scuola una disciplina specifica per le supplenze (conferite ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e delle graduatorie di settore), oggetto negli anni di rilevante contenzioso in sede europea e nazionale sulla reiterazione dei contratti a termine.

10.1.8 Il licenziamento

Il licenziamento del personale scolastico, in quanto pubblico dipendente, resta soggetto — salvo le ipotesi di licenziamento disciplinare per giusta causa — alla tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non essendo stato esteso al pubblico impiego il regime delle “tutele crescenti” introdotto dal Jobs Act per il settore privato.

10.1.9 Il periodo di prova

Il periodo di prova (art. 2096 c.c.) consente a entrambe le parti di recedere liberamente dal rapporto durante il periodo stabilito dai contratti collettivi, senza obbligo di preavviso né di motivazione.

10.1.10 Il periodo di prova del personale non docente

Anche per il personale ATA il CCNL prevede un periodo di prova di alcuni mesi, al termine del quale, in caso di valutazione positiva, il rapporto si consolida definitivamente.

10.1.11 La conclusione del periodo di prova del personale non docente

La valutazione positiva del periodo di prova, di competenza del dirigente scolastico (sentito il DSGA per il personale ATA), comporta la stabilizzazione in ruolo; l’esito negativo comporta invece la risoluzione del rapporto.

10.1.12 Lo Statuto dei lavoratori

La legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei lavoratori”) tutela la libertà e la dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la libertà sindacale e il diritto di sciopero, e disciplina il licenziamento illegittimo, costituendo tuttora un pilastro del diritto del lavoro applicabile anche al personale scolastico.

10.1.13 L’efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro

A differenza del settore privato (dove il contratto collettivo vincola in via generale solo gli iscritti alle associazioni stipulanti, salve le estensioni previste), nel pubblico impiego privatizzato il CCNL si applica erga omnes a tutto il personale del comparto, indipendentemente dall’iscrizione sindacale.

10.1.14 Esclusività del lavoro pubblico

L’art. 98 della Costituzione e l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sanciscono il principio di esclusività della prestazione lavorativa pubblica: di norma, il dipendente pubblico non può svolgere altre attività lavorative o professionali, salva specifica autorizzazione dell’amministrazione.

10.1.15 Autorizzazioni e incompatibilità

L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il regime delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti, da richiedere preventivamente al dirigente scolastico, che ne valuta la compatibilità con i doveri d’ufficio e l’assenza di conflitto di interessi.

10.1.16 Personale in servizio con part time non superiore al 50% del tempo pieno

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno può svolgere, generalmente senza necessità di autorizzazione, altre attività lavorative e professionali, in deroga al regime generale di esclusività, salvo il permanere del divieto in caso di conflitto di interessi.

10.1.17 Sanzioni per la violazione delle regole di incompatibilità

Lo svolgimento di attività incompatibili non autorizzate comporta responsabilità disciplinare e l’obbligo di versare all’amministrazione i compensi indebitamente percepiti, oltre alle eventuali conseguenze in termini di responsabilità erariale.

10.1.18 L’inidoneità psicofisica

Il personale riconosciuto, all’esito di apposito accertamento medico-legale, inidoneo alla propria funzione (ad esempio all’insegnamento) può essere utilizzato in compiti diversi, ove disponibili, o avviato alle procedure di accertamento dell’inabilità assoluta, propedeutiche al collocamento a riposo.

10.1.19 Identificabilità del personale in servizio

Il personale scolastico è tenuto a esporre, durante il servizio, il tesserino di riconoscimento, quale misura di trasparenza e sicurezza nei confronti di alunni, famiglie e visitatori.

10.1.20 L’ordine di servizio

L’ordine di servizio è l’atto con cui il dirigente scolastico (o il DSGA, per il personale ATA) assegna compiti e mansioni specifiche nell’ambito delle direttive generali e dell’organizzazione del lavoro.

10.2 La contrattazione nella P.A.: la privatizzazione del rapporto di lavoro

10.2.1 La parte pubblica: l’ARAN

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita con il D.Lgs. 29/1993, rappresenta la parte pubblica nella contrattazione collettiva nazionale di tutti i comparti, compreso quello Istruzione e Ricerca.

10.2.2 La rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

La rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della sottoscrizione dei CCNL è misurata sulla base di dati associativi (iscrizioni) ed elettorali (voti ottenuti nelle elezioni RSU), secondo soglie minime fissate dalla legge.

10.2.3 Le fasi della contrattazione nazionale

La contrattazione nazionale si sviluppa attraverso l’atto di indirizzo dei Comitati di settore, la trattativa tra ARAN e organizzazioni sindacali, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, la certificazione di compatibilità finanziaria da parte della Corte dei conti e la sottoscrizione definitiva del contratto.

10.2.4 La contrattazione integrativa

A livello di singola istituzione scolastica si svolge la contrattazione integrativa d’istituto, nei limiti delle materie e delle risorse economiche stabilite dal CCNL nazionale.

10.2.5 Parte pubblica e parte sindacale nella contrattazione d’istituto

La contrattazione d’istituto vede quale parte pubblica il dirigente scolastico e quale parte sindacale la RSU d’istituto, eventualmente assistita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

10.2.6 La rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

La RSU, eletta ogni tre anni da tutto il personale della scuola (docente, educativo e ATA), rappresenta l’interlocutore sindacale unitario in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

10.2.7 Inderogabilità delle norme di legge in sede di contrattazione

I contratti collettivi, nazionali e integrativi, non possono derogare a disposizioni di legge imperative, essendo tenuti al rispetto della gerarchia delle fonti (si veda il Capitolo 15).

10.2.8 La riforma della contrattazione integrativa nel D.Lgs. n. 150/2009

La riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) ha ristretto le materie oggetto di vera e propria contrattazione integrativa, ampliando correlativamente gli ambiti riservati alla semplice informazione e al confronto tra le parti.

10.2.9 I due ambiti delle relazioni sindacali: partecipazione e contrattazione integrativa

Le relazioni sindacali nella scuola si articolano oggi in due ambiti distinti: la partecipazione (informazione preventiva e successiva, confronto su materie specifiche) e la contrattazione integrativa in senso proprio, relativa alle materie espressamente rimesse dal CCNL nazionale al livello di istituto.

10.2.10 Gli strumenti della partecipazione

Gli strumenti di partecipazione comprendono l’informazione preventiva (prima dell’adozione di atti organizzativi rilevanti) e il confronto, da attivare su richiesta di una delle parti su materie specificamente individuate dal CCNL.

10.2.11 Le materie oggetto di “confronto” nel CCNL 2018

Rientrano tra le materie di confronto, ad esempio, i criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e i criteri generali di articolazione dell’orario di lavoro.

10.3 Il CCNL 19 aprile 2018 del comparto Istruzione e ricerca

Il CCNL 19 aprile 2018, relativo al triennio 2016-2018, disciplina il rapporto di lavoro del personale docente, educativo e ATA (con l’esclusione della dirigenza scolastica, che ha un proprio CCNL di Area).

10.3.1 La contrattazione d’istituto nel CCNL 2018

Il CCNL 2018 individua puntualmente le materie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto, tra cui i criteri di ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e i criteri per l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA.

10.3.2 ll Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS), erede del previgente “Fondo d’Istituto”, è la risorsa finanziaria annualmente assegnata a ciascuna scuola per retribuire le attività aggiuntive del personale funzionali al PTOF.

10.3.3 La storia (quasi finita) del bonus docenti

Il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, introdotto dalla legge 107/2015 (commi 126-130) e assegnato dal dirigente scolastico sentito il Comitato di valutazione, è stato nel tempo in gran parte riassorbito, per effetto dei successivi rinnovi contrattuali, nel più generale sistema di valorizzazione professionale del personale.

10.3.4 Il fondo per l’istituzione scolastica: una risorsa per la qualità della scuola

Il FIS rappresenta lo strumento economico principale attraverso cui l’istituzione scolastica remunera l’impegno aggiuntivo del personale nella realizzazione del proprio progetto educativo.

10.3.5 La dotazione finanziaria del F.I.S.

La dotazione del FIS è determinata annualmente a livello nazionale e ripartita tra le scuole sulla base di parametri quali il numero di alunni, di sedi e la complessità organizzativa dell’istituzione.

10.3.6 Attività retribuibili con il F.I.S.

Sono retribuibili con il FIS, tra l’altro: le ore eccedenti l’orario d’obbligo, le funzioni strumentali al PTOF, gli incarichi specifici del personale ATA, la partecipazione a progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

10.3.7 Contrattazione d’istituto relativa al personale ATA

La contrattazione d’istituto disciplina, per il personale ATA, l’attribuzione degli incarichi specifici (compiti aggiuntivi rispetto al profilo professionale ordinario) e la relativa remunerazione.

10.3.8 Ulteriori attività da compensare con finanziamenti aggiuntivi al F.I.S.

Oltre al FIS, le scuole possono remunerare attività aggiuntive del personale con risorse provenienti da altre fonti di finanziamento (fondi PON, fondi regionali, contributi di enti locali o privati per progetti specifici).

10.3.9 L’indennità di direzione del direttore s.g.a.

Il DSGA percepisce un’indennità di direzione composta da una parte fissa e da una parte variabile, quest’ultima correlata alla complessità organizzativa e dimensionale della scuola.

10.3.10 Le fasi della contrattazione sul F.I.S. e la sua conclusione

Il procedimento si sviluppa attraverso la relazione illustrativa del dirigente, il confronto con la RSU, la sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto e la verifica di compatibilità finanziaria da parte dei revisori dei conti.

10.3.11 La relazione illustrativa del dirigente scolastico

La relazione illustrativa, predisposta dal dirigente a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo, ne motiva la coerenza con gli obiettivi di gestione e con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

10.3.12 La relazione tecnico–finanziaria del direttore s.g.a.

Il DSGA predispone la relazione tecnico-finanziaria, che attesta la copertura economica dell’ipotesi di contratto integrativo e la sua compatibilità con il programma annuale.

10.3.13 La certificazione di compatibilità dei revisori dei conti

I revisori dei conti, organo di controllo contabile esterno, certificano la compatibilità finanziaria del contratto integrativo prima della sua sottoscrizione definitiva, quale condizione di efficacia dell’accordo.

10.3.14 Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi retribuiti con il FIS sono conferiti dal dirigente scolastico con provvedimento formale, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto.

10.3.15 La liquidazione delle spettanze sul F.I.S.

La liquidazione avviene a consuntivo, sulla base della documentazione delle attività effettivamente svolte, verificata dal dirigente scolastico e dal DSGA.

10.4 Esercizio dei diritti sindacali

10.4.1 L’assemblea sindacale

Il personale scolastico ha diritto di partecipare, in orario di servizio, ad assemblee sindacali, nei limiti di un monte ore annuo pro capite fissato dal CCNL, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente.

10.4.2 L’esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale dell’istruzione

Il diritto di sciopero nel settore scolastico, qualificato come servizio pubblico essenziale, è disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83), che individua le prestazioni indispensabili da garantire anche in caso di sciopero (ad esempio lo svolgimento degli scrutini e degli esami).

10.4.3 Modalità di erogazione del servizio scolastico in caso di sciopero

La scuola è tenuta a comunicare preventivamente alle famiglie l’eventuale impossibilità di garantire regolarmente il servizio, sulla base delle adesioni allo sciopero volontariamente e preventivamente comunicate dal personale.

10.5 L’orario di lavoro dell’insegnante

10.5.1 L’orario di insegnamento nella vigente normativa

L’orario di insegnamento è fissato, di norma, in 18 ore settimanali nella scuola secondaria, 22 ore (più 2 di programmazione collegiale) nella scuola primaria e 25 ore nella scuola dell’infanzia.

10.5.2 La riduzione dell’ora di insegnamento

La durata dell’unità oraria di lezione (60 minuti) può essere ridotta dalle singole scuole in autonomia organizzativa, con il recupero delle frazioni orarie non erogate attraverso attività aggiuntive, secondo delibera del collegio dei docenti.

10.5.3 L’orario di lavoro per le attività non di insegnamento

Il CCNL prevede, per i docenti, un monte ore aggiuntivo di attività funzionali all’insegnamento, articolato in 40 ore annue per le riunioni del collegio dei docenti e 40 ore annue per i consigli di classe/interclasse e i rapporti con le famiglie.

10.5.4 Il Piano annuale delle attività

Il Piano annuale delle attività, deliberato dal collegio dei docenti su proposta del dirigente scolastico, programma il calendario e la scansione degli impegni collegiali dell’anno scolastico.

10.6 L’organizzazione del lavoro del personale ATA

10.6.1 Orario e mansionario del personale ATA

Il personale ATA presta servizio per 36 ore settimanali, secondo mansioni disciplinate dalle tabelle di corrispondenza dei profili professionali previste dal CCNL.

10.6.2 Controllo dell’orario di lavoro

Il controllo dell’orario avviene tramite sistemi di rilevazione delle presenze, sotto la responsabilità organizzativa del DSGA e la vigilanza del dirigente scolastico.

10.6.3 La riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro del personale ATA

In presenza di particolari esigenze organizzative (ad esempio l’apertura pomeridiana prolungata della scuola), la contrattazione d’istituto può prevedere, per il personale turnista, una riduzione dell’orario settimanale a 35 ore, a parità di retribuzione.

10.7 Il diritto-dovere all’aggiornamento culturale e professionale

10.7.1 Il diritto-dovere all’aggiornamento nel vigente CCNL 2007

Il previgente CCNL del 2007 qualificava l’aggiornamento professionale come diritto-dovere del personale docente, in un quadro tuttavia privo dell’obbligatorietà strutturale poi introdotta dalla legge 107/2015.

10.7.2 La formazione in servizio nella legge n. 107/2015

L’art. 1, comma 124, della legge 107/2015 qualifica la formazione in servizio dei docenti di ruolo come obbligatoria, permanente e strutturale, superando il precedente regime di adesione sostanzialmente volontaria.

10.7.3 Il Piano triennale per la formazione dei docenti

Il Ministero adotta un Piano triennale nazionale per la formazione dei docenti, che individua le priorità formative di sistema cui le scuole devono fare riferimento nella programmazione della propria offerta formativa per il personale.

10.7.4 La Carta del docente

La Carta del docente, introdotta dalla legge 107/2015 (comma 121), assegna a ciascun docente di ruolo 500 euro annui da utilizzare per l’aggiornamento professionale: acquisto di libri, corsi, hardware e software, iscrizione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ad eventi culturali.

10.7.5 “Scuola di alta formazione” e “formazione in servizio incentivata” nel decreto-legge n. 36/2022 attuativo del PNRR

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79), in attuazione degli impegni del PNRR, istituisce la Scuola di alta formazione dell’istruzione e introduce il principio della formazione in servizio incentivata, collegata a percorsi formativi e a incentivi economici.

10.7.6 La “formazione in servizio incentivata”

Il modello di formazione incentivata prevede il riconoscimento di specifiche progressioni economiche o incarichi ai docenti che completino determinati percorsi formativi certificati, in una logica di valorizzazione professionale differenziata.

10.7.7 Dal “docente esperto” al “docente stabilmente incentivato”

Il D.L. 36/2022 (conv. legge 29 giugno 2022, n. 79) istituisce presso il Ministero la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI), con il compito di promuovere e coordinare la formazione incentivata e continua dei docenti. Il docente che completi con valutazione positiva tre cicli triennali, consecutivi e non sovrapposti, di formazione incentivata (svolta fuori dall’orario di servizio) accede alla qualifica di docente esperto, cui corrisponde un’indennità aggiuntiva permanente pari a 5.650 euro annui; l’accesso è contingentato (8.000 posti l’anno nei cicli 2032/2033-2035/2036, per un totale programmato di 32.000 docenti esperti). Per i singoli cicli di formazione incentivata non ancora sfociati nella qualifica finale, l’incentivo economico è compreso, di norma, tra il 10% e il 20% dello stipendio in godimento del docente.

10.8 Il part time del personale scolastico

Il personale scolastico può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale o verticale), nei limiti delle percentuali contingentate fissate annualmente dall’amministrazione, con conseguente riproporzionamento della retribuzione.

10.9 Assegnazioni del personale scolastico ai plessi/sedi staccate

10.9.1 Gli effetti della riforma derivata dalla legge n. 15/2009

La legge 4 marzo 2009, n. 15 (delega per la riforma Brunetta) ha rafforzato, anche nell’organizzazione scolastica, i principi di trasparenza e di correlazione tra assegnazione degli incarichi e criteri oggettivamente predeterminati.

10.9.2 Assegnazioni al plesso/sede staccata del personale beneficiario della legge n. 104

Il personale che assiste, con continuità e in via esclusiva, un familiare con disabilità grave ha diritto, ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992, a una priorità nella scelta della sede o del plesso di servizio più vicino al proprio domicilio, ove disponibile.

10.10 Le controversie individuali di lavoro

Le controversie individuali relative al rapporto di lavoro del personale scolastico privatizzato sono devolute, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e non più al giudice amministrativo (salve le materie escluse dalla privatizzazione, quali le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego).

10.10.1 Cosa fa il dirigente scolastico nel contenzioso in materia di lavoro

Nel contenzioso relativo al personale della propria scuola, il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è tenuto a fornire tempestivamente all’Avvocatura dello Stato (o ai legali incaricati secondo le convenzioni vigenti tra Ministero e Ufficio Scolastico Regionale) tutta la documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e alla difesa dell’amministrazione.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 12 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. La parte pubblica nella contrattazione collettiva nazionale è rappresentata da:

    • a) il Ministero dell’Istruzione
    • b) l’ARAN
    • c) l’INPS
    • d) la Corte dei conti Risposta: b
  2. La RSU è eletta:

    • a) ogni anno
    • b) ogni tre anni
    • c) ogni cinque anni
    • d) una sola volta all’atto dell’assunzione Risposta: b
  3. Il FIS è destinato a retribuire:

    • a) solo il dirigente scolastico
    • b) le attività aggiuntive del personale funzionali al PTOF
    • c) solo il personale di segreteria
    • d) i libri di testo degli alunni Risposta: b
  4. La certificazione di compatibilità finanziaria del contratto integrativo d’istituto è compito di:

    • a) il collegio dei docenti
    • b) i revisori dei conti
    • c) la RSU
    • d) l’USR Risposta: b
  5. Il diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale dell’istruzione è disciplinato da:

    • a) legge 146/1990
    • b) legge 107/2015
    • c) D.Lgs. 165/2001
    • d) Statuto dei lavoratori Risposta: a
  6. L’orario di insegnamento nella scuola secondaria è, di norma:

    • a) 18 ore settimanali
    • b) 22 ore settimanali
    • c) 25 ore settimanali
    • d) 36 ore settimanali Risposta: a
  7. La Carta del docente assegna annualmente:

    • a) 300 euro
    • b) 500 euro
    • c) 1000 euro
    • d) nessun importo, solo giorni di formazione Risposta: b
  8. Il personale con part time non superiore al 50% del tempo pieno:

    • a) non può mai svolgere altra attività
    • b) può generalmente svolgere altra attività lavorativa senza autorizzazione
    • c) deve dimettersi
    • d) perde il diritto alla pensione Risposta: b
  9. Le controversie individuali di lavoro del personale scolastico sono devolute a:

    • a) il giudice amministrativo
    • b) il giudice ordinario del lavoro
    • c) la Corte dei conti
    • d) il TAR Risposta: b
  10. Il personale ATA presta servizio per:

    • a) 24 ore settimanali
    • b) 30 ore settimanali
    • c) 36 ore settimanali
    • d) 40 ore settimanali Risposta: c
  11. La formazione in servizio dei docenti di ruolo, dalla legge 107/2015, è:

    • a) facoltativa
    • b) obbligatoria, permanente e strutturale
    • c) riservata solo ai neoassunti
    • d) sostituita dalla Carta del docente Risposta: b
  12. La priorità nella scelta della sede ex art. 33 legge 104/1992 spetta a chi:

    • a) ha maggiore anzianità di servizio
    • b) assiste con continuità un familiare con disabilità grave
    • c) ha il punteggio più alto in graduatoria
    • d) è neoassunto Risposta: b