Capitolo 9 — Il dirigente scolastico: stato giuridico e profilo contrattuale

Parte Seconda — Gestione dell’istituzione scolastica

9.1 Dalla funzione direttiva alla dirigenza scolastica

9.1.1 Direttori didattici e presidi nella riforma degli anni Settanta

Fino alla fine degli anni Novanta, i capi d’istituto — direttori didattici nella scuola primaria, presidi nella secondaria — non erano dirigenti in senso tecnico-giuridico, ma docenti con funzioni di coordinamento (“primus inter pares”), con stato giuridico disciplinato dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, privi di reale potere datoriale e gestionale sul personale.

9.1.2 La privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego

La privatizzazione del pubblico impiego, avviata con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (poi confluito nel D.Lgs. 165/2001), sottopone il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici — dirigenti compresi — alla disciplina civilistica e alla contrattazione collettiva, in luogo del previgente regime interamente pubblicistico.

9.1.3 Il decentramento amministrativo del 1997 e l’autonomia scolastica

L’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (“legge Bassanini”) delega il Governo a disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, ponendo le premesse per la trasformazione dei capi d’istituto in veri e propri dirigenti, dotati di responsabilità gestionale autonoma.

9.1.4 La dirigenza è connaturata all’autonomia

Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 istituisce la qualifica dirigenziale dei capi delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell’art. 21, comma 16, della legge 59/1997: la dirigenza scolastica nasce quindi come diretta e necessaria conseguenza dell’autonomia (D.P.R. 275/1999), poiché un’istituzione dotata di personalità giuridica e autonomia gestionale richiede una figura di vertice con effettivi poteri datoriali e organizzativi.

9.2 Il profilo del dirigente scolastico nel D.Lgs. n. 165/2001

L’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 definisce il profilo del dirigente scolastico: assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia; promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane e strumentali, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

9.2.1 La legge n. 107/2015: sviluppo nella continuità

La legge 107/2015 rafforza i poteri gestionali del dirigente (in particolare in materia di valorizzazione del personale e proposta di assegnazione dei docenti), senza tuttavia modificare l’impianto di fondo dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, che resta la norma cardine del profilo dirigenziale scolastico.

9.2.2 I docenti collaboratori del dirigente scolastico

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il dirigente scolastico può individuare, tra i docenti dell’organico dell’autonomia, fino a due collaboratori cui delegare specifici compiti, previa comunicazione al collegio dei docenti.

9.2.3 La questione del collaboratore “vicario”

Il primo collaboratore — comunemente detto “vicario” — sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, esercitandone le funzioni nei limiti della delega ricevuta; non si tratta di una figura prevista in modo autonomo dalla legge, ma di una prassi organizzativa consolidata riconosciuta dalla contrattazione.

9.2.4 I compiti dei collaboratori del dirigente scolastico

I compiti delegati ai collaboratori riguardano tipicamente la gestione ordinaria in assenza del dirigente, la sostituzione dei docenti assenti, i rapporti con le famiglie, il coordinamento organizzativo dell’orario scolastico, sulla base di una delega scritta e puntuale conferita dal dirigente.

9.2.5 L’esonero e il semiesonero dei collaboratori

Nelle istituzioni scolastiche di maggiori dimensioni, il collaboratore vicario può essere esonerato (in tutto) o semiesonerato (in parte) dall’insegnamento per svolgere a tempo pieno o parziale le funzioni di collaborazione, secondo i parametri e le disponibilità di organico fissati dalla contrattazione.

9.2.6 Il direttore dei servizi generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativo-contabili e coordina il personale ATA, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico.

9.2.7 La direttiva del dirigente scolastico al direttore s.g.a.

Il dirigente scolastico impartisce annualmente al DSGA una direttiva di massima, che orienta l’attività negoziale e gestionale del direttore in coerenza con il PTOF e con il programma annuale, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del D.I. 129/2018 (si veda il Capitolo 20).

9.2.8 Caratteristiche della direttiva

La direttiva è un atto scritto, di carattere generale e programmatico: definisce priorità e criteri, ma non può sostituirsi ai singoli atti gestionali di competenza specifica del DSGA, che ne conserva l’autonomia operativa.

9.2.9 Lo staff di direzione

Il dirigente scolastico può avvalersi, in via organizzativa e non formalmente prevista dalla legge, di uno staff di direzione composto da collaboratori, docenti con funzione strumentale e referenti di progetto, per il supporto al coordinamento gestionale e didattico dell’istituzione.

9.3 Il profilo del dirigente scolastico nel CCNL

9.3.1 La funzione dirigenziale nel CCNL

Il dirigente scolastico appartiene, ai fini contrattuali, all’Area della dirigenza scolastica del comparto Istruzione e Ricerca, con proprio CCNL distinto da quello del restante personale della scuola.

9.3.2 Il conferimento dell’incarico

Superato il concorso e il periodo di formazione e prova, il dirigente riceve un incarico su una sede specifica nell’ambito regionale, di norma di durata triennale rinnovabile, secondo le procedure di mobilità e gli accordi contrattuali regionali.

9.3.3 Il periodo di formazione e di prova

Il dirigente neoassunto svolge un periodo di formazione e di prova della durata di un anno, con affiancamento di un tutor e la partecipazione ad attività formative, al termine del quale un Comitato tecnico regionale ne valuta l’esito ai fini della conferma in ruolo.

9.3.4 Mutamento dell’incarico

Alla scadenza dell’incarico triennale, o per effetto della mobilità professionale, il dirigente può ottenere l’assegnazione a una nuova sede, secondo le procedure e i criteri fissati dai contratti integrativi regionali.

9.3.5 Incarichi aggiuntivi

Il dirigente scolastico può ricevere incarichi aggiuntivi (ad esempio la reggenza di altra istituzione scolastica priva di titolare, o incarichi ispettivi temporanei), retribuiti con specifica indennità aggiuntiva.

9.3.6 L’impegno di lavoro

Coerentemente con il modello dirigenziale pubblico, l’impegno di lavoro del dirigente scolastico non è disciplinato da un orario rigido, ma è commisurato al pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle esigenze del servizio.

9.3.7 La retribuzione del dirigente scolastico

La retribuzione si compone di una parte fissa (stipendio tabellare), di una retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile, quest’ultima legata alla complessità dell’incarico e alle caratteristiche della sede) e di una retribuzione di risultato, erogata sulla base degli esiti della valutazione annuale.

9.3.8 La responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico è disciplinata dal CCNL dell’Area dirigenziale, con un codice disciplinare specifico e un procedimento gestito dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ufficio Scolastico Regionale.

9.3.9 Le sanzioni disciplinari previste per il dirigente scolastico

Le sanzioni, graduate secondo il principio di proporzionalità, vanno dal richiamo scritto fino, nei casi più gravi, al licenziamento con o senza preavviso.

9.3.10 La sospensione cautelare

La sospensione cautelare dal servizio può essere disposta in pendenza di un procedimento penale per reati di particolare gravità o a tutela dell’immagine dell’amministrazione durante l’istruttoria disciplinare, secondo la disciplina generale del pubblico impiego (si veda il Capitolo 19).

9.3.11 Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale

In presenza di gravi motivi organizzativo-ambientali che rendano pregiudizievole la permanenza del dirigente nella sede assegnata per il buon andamento del servizio, l’amministrazione può disporne il trasferimento d’ufficio ad altra sede.

9.3.12 Verifica dei risultati e valutazione del dirigente

Il dirigente scolastico è sottoposto a valutazione periodica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, quale presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato e per la verifica complessiva dell’incarico.

9.3.13 La valutazione del dirigente scolastico nella legge n. 107/2015

La legge 107/2015 collega la valutazione annuale del dirigente scolastico all’erogazione di una quota di retribuzione di risultato, sulla base di un sistema nazionale di valutazione della dirigenza definito con successivi atti attuativi.

9.3.14 La Direttiva n. 36/2016

La Direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36 disciplina il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, individuando gli strumenti (portfolio del dirigente, rapporto di autovalutazione, colloquio) su cui si fonda la valutazione annuale.

9.3.15 Le Linee guida del 28 settembre 2016

Le Linee guida attuative della Direttiva 36/2016 dettagliano le fasi del procedimento valutativo, i soggetti coinvolti (nucleo di valutazione regionale, direttore dell’USR) e la tempistica delle diverse fasi.

9.3.16 La cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dirigente scolastico cessa per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, per dimissioni volontarie, per decadenza o per licenziamento disciplinare nei casi più gravi.

9.4 La responsabilità della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

9.4.1 Il dirigente scolastico come datore di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il dirigente scolastico riveste, nell’istituzione scolastica autonoma, la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza, con tutti gli obblighi e le responsabilità che ne derivano nei confronti di personale, studenti e visitatori.

9.4.2 Documento di valutazione dei rischi e Piano di emergenza

Il dirigente è tenuto a redigere (o far redigere con il supporto del RSPP) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di emergenza ed evacuazione, aggiornati periodicamente e in occasione di modifiche significative dell’organizzazione o degli ambienti.

9.4.3 Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il dirigente designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno (se in possesso dei requisiti formativi) o esterno, e ne comunica il nominativo agli organi competenti.

9.4.4 Designazione del servizio di prevenzione e protezione e delle figure sensibili

Oltre al RSPP, il dirigente designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e le cosiddette figure sensibili (addetti antincendio, addetti al primo soccorso), assicurandone l’adeguata formazione.

9.4.5 Nomina del medico competente

La nomina del medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria, è obbligatoria quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità (ad esempio in presenza di laboratori con rischio chimico o biologico).

9.4.6 Segnalazione dei rischi all’Ente locale proprietario degli immobili

Per le carenze strutturali dell’edificio scolastico, di norma di proprietà dell’ente locale (Comune o Provincia/Città metropolitana), il dirigente ha l’obbligo di segnalare formalmente i rischi rilevati all’ente proprietario: tale segnalazione, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce elemento rilevante per l’accertamento della responsabilità in caso di sinistro riconducibile a carenze strutturali non dipendenti dalla gestione scolastica.

9.4.7 Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Il dirigente assicura la formazione obbligatoria in materia di sicurezza a tutto il personale, con percorsi differenziati per ruolo e mansione e aggiornamento periodico, oltre alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

9.4.8 Ulteriori adempimenti

Tra gli ulteriori adempimenti rientrano l’organizzazione di periodiche prove di evacuazione, la tenuta della documentazione sugli infortuni (oggi gestita anche tramite i sistemi telematici INAIL) e l’aggiornamento costante della formazione specifica del personale con incarichi di sicurezza.

9.5 La responsabilità della protezione dei dati personali (privacy)

9.5.1 Definizioni fondamentali

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), integrato dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, definisce dato personale, trattamento, titolare del trattamento (l’istituzione scolastica, rappresentata dal dirigente), responsabile del trattamento e interessato.

9.5.2 Il registro delle attività di trattamento

Ogni istituzione scolastica è tenuta a predisporre e mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, che elenca finalità, categorie di dati e modalità dei trattamenti effettuati.

9.5.3 Il trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali di alunni, famiglie e personale deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e adeguata sicurezza (integrità e riservatezza).

9.5.4 Il Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è l’autorità indipendente di controllo, competente a ricevere reclami, condurre istruttorie e irrogare sanzioni in caso di violazioni della disciplina privacy.

9.5.5 Linee guida e altre indicazioni del Garante

Il Garante ha emanato negli anni numerosi provvedimenti specifici per il settore scolastico, relativi tra l’altro al registro elettronico, alla didattica a distanza, alla videosorveglianza degli edifici scolastici e alla pubblicazione di dati personali sul sito istituzionale della scuola.

9.6 La responsabilità della trasparenza amministrativa

Il dirigente scolastico è responsabile, quale titolare dell’istituzione, della pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola (organigramma, bilanci, incarichi, bandi), quale attuazione del principio di accesso civico generalizzato (si veda il Capitolo 18).

9.7 Il nuovo reclutamento dei dirigenti scolastici

Il reclutamento dei dirigenti scolastici avviene, dal 2022, secondo il modello disciplinato dal DM 13 ottobre 2022, n. 194: un concorso ordinario per titoli ed esami, articolato in un’eventuale prova preselettiva (qualora il numero delle domande lo renda necessario), una prova scritta (cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di comprensione del testo in lingua inglese) e una prova orale (colloquio sulle materie di concorso e verifica pratica delle competenze informatiche e TIC), seguito dalla valutazione dei titoli e, per i vincitori, dal periodo di formazione e prova prima dell’immissione in ruolo — è l’oggetto specifico di questa piattaforma di studio.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 12 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. La qualifica dirigenziale dei capi d’istituto è istituita da:

    • a) D.Lgs. 59/1998
    • b) DPR 275/1999
    • c) legge 107/2015
    • d) D.Lgs. 165/2001 Risposta: a
  2. Il profilo del dirigente scolastico è definito, in particolare, da:

    • a) art. 25 D.Lgs. 165/2001
    • b) art. 34 Cost.
    • c) legge 241/1990
    • d) DPR 122/2009 Risposta: a
  3. Il numero massimo di collaboratori individuabili dal dirigente ai sensi dell’art. 25 comma 5 è:

    • a) 1
    • b) 2
    • c) 3
    • d) illimitato Risposta: b
  4. Il DSGA:

    • a) sostituisce il dirigente in caso di assenza
    • b) sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e coordina il personale ATA
    • c) è eletto dal collegio dei docenti
    • d) non ha alcuna autonomia operativa Risposta: b
  5. Il periodo di formazione e prova del dirigente neoassunto ha durata di:

    • a) sei mesi
    • b) un anno
    • c) due anni
    • d) tre anni Risposta: b
  6. La retribuzione di risultato del dirigente scolastico è legata:

    • a) all’anzianità di servizio
    • b) agli esiti della valutazione annuale
    • c) al numero di alunni iscritti
    • d) al voto dell’esame di Stato della scuola Risposta: b
  7. La Direttiva 36/2016 disciplina:

    • a) la sicurezza sul lavoro
    • b) il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici
    • c) la privacy
    • d) il reclutamento docenti Risposta: b
  8. Ai fini della sicurezza sul lavoro, il dirigente scolastico riveste la qualifica di:

    • a) lavoratore
    • b) datore di lavoro
    • c) RSPP
    • d) medico competente Risposta: b
  9. Per le carenze strutturali dell’edificio scolastico, il dirigente deve:

    • a) provvedere direttamente a proprie spese
    • b) segnalare formalmente i rischi all’ente locale proprietario
    • c) ignorare il problema
    • d) chiudere la scuola Risposta: b
  10. Il titolare del trattamento dei dati personali nella scuola è:

    • a) il singolo docente
    • b) l’istituzione scolastica, rappresentata dal dirigente
    • c) il Garante privacy
    • d) il Comune Risposta: b
  11. Il nuovo reclutamento dei dirigenti scolastici è disciplinato da:

    • a) DM 194/2022
    • b) legge 107/2015
    • c) D.Lgs. 165/2001
    • d) DPR 275/1999 Risposta: a
  12. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale può essere disposto quando:

    • a) il dirigente lo richiede volontariamente
    • b) la permanenza nella sede è pregiudizievole per il buon andamento del servizio
    • c) il dirigente supera i 65 anni
    • d) la scuola cambia denominazione Risposta: b