Capitolo 8 — L’Unione europea e i sistemi scolastici di alcuni paesi membri
Parte Prima — Il sistema scolastico italiano e il contesto europeo
8.1 La prospettiva comune per la vecchia Europa
8.1.1 Il Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa, istituito nel 1949, è un’organizzazione internazionale distinta dall’Unione europea, con sede a Strasburgo, cui aderiscono oggi la quasi totalità degli Stati europei; ha promosso strumenti di grande rilievo per il settore educativo, tra cui il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
8.1.2 La prima Comunità europea: quella del carbone e dell’acciaio
La CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), istituita dal Trattato di Parigi del 1951 tra Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, è il primo nucleo dell’integrazione europea.
8.1.3 La nascita della Comunità economica europea e dell’Euratom
I Trattati di Roma del 1957 istituiscono la CEE (Comunità Economica Europea) e l’Euratom, ampliando la cooperazione dai soli settori del carbone e dell’acciaio a un mercato comune generale.
8.1.4 La crisi degli anni '60 e il Trattato di fusione degli esecutivi
Il Trattato di fusione del 1965 (in vigore dal 1967) unifica gli organi esecutivi di CECA, CEE ed Euratom in un’unica Commissione e un unico Consiglio, superando la frammistione istituzionale delle tre Comunità.
8.1.5 Il finanziamento con le “risorse proprie” e il primo allargamento
Negli anni Settanta la Comunità si dota di un sistema di risorse proprie (dazi doganali, prelievi agricoli, quota IVA) e realizza il primo allargamento (1973: Regno Unito, Irlanda, Danimarca).
8.1.6 Gli anni Ottanta: con l’Atto unico la CEE si avvia verso l’Unione
L’Atto Unico Europeo (1986) rilancia il processo di integrazione, ponendo l’obiettivo del mercato interno unico entro il 1992 e ampliando le competenze comunitarie.
8.1.7 La “caduta” del muro di Berlino e la Carta di Parigi
La caduta del Muro di Berlino (1989) e la Carta di Parigi per una nuova Europa (1990) segnano la fine della divisione dell’Europa in blocchi, aprendo la strada al futuro allargamento a Est.
8.1.8 L’accordo di Schengen
L’Accordo di Schengen (1985, attuato dal 1995) elimina i controlli alle frontiere interne tra gli Stati aderenti, realizzando la libera circolazione delle persone.
8.1.9 Il Trattato sull’Unione europea
Il Trattato di Maastricht (1992, in vigore dal 1993) istituisce formalmente l’Unione europea, articolata nei tre “pilastri” (comunitario, politica estera e di sicurezza comune, giustizia e affari interni) e pone le basi dell’Unione economica e monetaria.
8.1.10 La cittadinanza europea
Maastricht istituisce la cittadinanza dell’Unione, che si aggiunge (senza sostituirla) alla cittadinanza nazionale di ciascuno Stato membro, con diritti quali la libera circolazione, il voto alle elezioni comunali ed europee nel paese di residenza, la tutela diplomatica.
8.1.11 Dopo Maastricht: tra resistenze ed aperture
Il processo di integrazione prosegue negli anni Novanta tra spinte verso un’Unione più stretta e resistenze degli Stati membri sulla cessione di ulteriori quote di sovranità, in particolare in materia fiscale e sociale.
8.1.12 Il recepimento della dimensione europea nel Testo unico della scuola
Il Testo unico dell’istruzione (D.Lgs. 297/1994) recepisce la dimensione europea dell’istruzione, valorizzando la conoscenza delle lingue e delle culture degli altri Stati membri come obiettivo formativo trasversale.
8.1.13 Il Trattato di Amsterdam
Il Trattato di Amsterdam (1997) rafforza le politiche sociali e occupazionali dell’Unione e introduce la procedura di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio come procedura legislativa ordinaria in un numero crescente di materie.
8.1.14 La moneta unica
L’euro è introdotto come moneta scritturale nel 1999 e come moneta fisica nel 2002, in undici (poi via via più numerosi) Stati membri che soddisfano i parametri di convergenza fissati a Maastricht.
8.1.15 Il Trattato di Nizza
Il Trattato di Nizza (2001) riforma le istituzioni in vista del grande allargamento a Est, ridefinendo la ponderazione dei voti in Consiglio e la composizione della Commissione e del Parlamento.
8.1.16 Il Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona (2007, in vigore dal 2009), dopo il fallimento del progetto di Costituzione europea, riforma l’assetto istituzionale dell’Unione, superando la struttura a pilastri, attribuendo valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e rafforzando i poteri del Parlamento europeo.
8.2 Le istituzioni europee
8.2.1 Una premessa necessaria
L’architettura istituzionale dell’Unione europea è un sistema originale, che non replica né il modello tipicamente statale né quello della classica organizzazione internazionale, fondato sul principio dell’equilibrio tra istituzioni.
8.2.2 La Commissione europea
La Commissione europea, con sede a Bruxelles, è l’organo esecutivo dell’Unione: propone la legislazione, vigila sull’applicazione dei Trattati e del diritto UE, gestisce le politiche e il bilancio comunitario; è composta da un Commissario per ciascuno Stato membro.
8.2.3 Il Consiglio europeo
Il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri e presieduto da un Presidente stabile, definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione, senza esercitare funzioni legislative.
8.2.4 Il Consiglio dell’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione europea (o Consiglio dei Ministri), composto dai ministri competenti per materia di ciascuno Stato membro, esercita insieme al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio.
8.2.5 Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’Unione ogni cinque anni, esercita funzioni legislative (in codecisione con il Consiglio), di bilancio e di controllo politico sulla Commissione.
8.2.6 La legislazione dell’Unione europea
Gli atti normativi principali sono i regolamenti (direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento), le direttive (vincolanti quanto al risultato, ma da recepire nell’ordinamento nazionale) e le decisioni (vincolanti per i destinatari specifici cui sono indirizzate).
8.2.7 Il primato del diritto europeo
Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto dell’Unione prevale sul diritto nazionale confliggente di ciascuno Stato membro, che è tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile.
8.2.8 La Corte di giustizia dell’Unione europea
La Corte di giustizia dell’UE, con sede in Lussemburgo, assicura l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione, anche attraverso il rinvio pregiudiziale sollevato dai giudici nazionali.
8.2.9 La Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea esercita il controllo sulla legittimità e regolarità delle entrate e delle spese del bilancio dell’Unione e sulla sana gestione finanziaria.
8.2.10 La Banca centrale europea
La BCE, con sede a Francoforte, definisce e attua la politica monetaria dell’Eurozona, con l’obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi.
8.2.11 Gli organi consultivi dell’Unione europea
Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle Regioni esprimono pareri consultivi obbligatori o facoltativi nel processo legislativo, rappresentando rispettivamente le parti sociali/economiche e gli enti regionali e locali.
8.3 Il funzionamento dell’Unione europea
8.3.1 I principi ispiratori dell’Unione europea
L’azione dell’Unione è fondata sui valori enunciati dall’art. 2 del Trattato sull’Unione europea: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani.
8.3.2 I principi dell’agire dell’Unione europea: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità
L’Unione agisce nei limiti delle competenze attribuite dagli Stati membri nei Trattati; nelle materie di competenza concorrente opera secondo il principio di sussidiarietà (l’Unione interviene solo se l’obiettivo non può essere raggiunto meglio a livello nazionale) e di proporzionalità (l’azione non deve eccedere quanto necessario).
8.3.3 I principi dell’UE di derivazione giurisprudenziale
La Corte di giustizia ha elaborato, nel tempo, principi generali quali l’effetto diretto di alcune norme comunitarie, il primato del diritto UE e la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione.
8.4 Le competenze dell’Unione europea
8.4.1 Competenze esclusive
Nelle materie di competenza esclusiva (ad esempio unione doganale, politica monetaria per l’Eurozona, conservazione delle risorse biologiche marine) solo l’Unione può legiferare.
8.4.2 Competenze concorrenti
Nelle materie di competenza concorrente (mercato interno, politica sociale per gli aspetti definiti dai Trattati, ambiente, protezione dei consumatori) sia l’Unione che gli Stati membri possono legiferare, ma questi ultimi solo nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato la propria competenza.
8.4.3 Competenze di coordinamento
In materia di politiche economiche, occupazionali e sociali, l’Unione esercita una competenza di coordinamento degli orientamenti nazionali, senza sostituirsi alle politiche degli Stati membri.
8.4.4 Competenze di sostegno
In materie quali l’istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport, l’Unione esercita una competenza di sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri, senza armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari nazionali: è questo il fondamento giuridico su cui si basa tutta la cooperazione europea in materia scolastica.
8.4.5 Il NextGenerationEU
NextGenerationEU è il programma straordinario di ripresa post-pandemica dell’Unione europea (2020), finanziato tramite debito comune, che finanzia i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) degli Stati membri.
8.4.6 Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il PNRR italiano, approvato nel 2021, destina ingenti risorse alla Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, finanziando, tra l’altro, il sistema 0-6, l’edilizia scolastica, la riduzione dei divari territoriali, il piano Scuola 4.0 e la riforma del reclutamento dei docenti.
8.5 L’Unione europea e le azioni di supporto ai sistemi nazionali di istruzione
8.5.1 Premessa
Pur non avendo competenza legislativa diretta sui sistemi scolastici nazionali, l’Unione ha da decenni promosso un’intensa cooperazione in materia di istruzione, attraverso raccomandazioni, programmi di finanziamento e metodi di coordinamento aperto tra gli Stati membri.
8.5.2 Dal Libro bianco di Delors alla Strategia di Lisbona
Il Libro bianco di Delors “Crescita, competitività, occupazione” (1993) pone per la prima volta l’istruzione e la formazione al centro delle politiche europee per la competitività, anticipando la Strategia di Lisbona del 2000 (si veda il Capitolo 1, § 1.5).
8.5.3 Acquisizione delle competenze chiave
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (aggiornata nel 2018) individua le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, riferimento comune per i curricoli di tutti gli Stati membri.
8.5.4 Sistemi formativi, mondo del lavoro e dell’impresa, qualifiche professionali
L’Unione promuove strumenti di trasparenza e riconoscimento reciproco delle qualifiche, tra cui l’EQF (Quadro europeo delle qualifiche) e l’ECVET (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale).
8.5.5 Valutazione degli apprendimenti
L’Unione sostiene la partecipazione degli Stati membri a indagini comparative internazionali sui livelli di apprendimento (PISA dell’OCSE, TIMSS e PIRLS dell’IEA), quale strumento di monitoraggio della qualità dei sistemi scolastici nazionali.
8.6 La “Strategia Europa 2020” e il Quadro strategico 2021-2030
La Strategia Europa 2020 ha fissato obiettivi quantitativi in materia di istruzione (riduzione dell’abbandono scolastico precoce sotto il 10%, incremento dei laureati); il successivo Quadro strategico 2021-2030 (“Spazio europeo dell’istruzione”) ne prosegue gli obiettivi in una prospettiva decennale.
8.6.1 I programmi europei a sostegno dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita
Il programma Erasmus+ finanzia la mobilità di studenti, docenti e personale scolastico e i progetti di cooperazione tra istituzioni educative europee, quale principale strumento operativo di sostegno all’apprendimento permanente.
8.6.2 eTwinning
eTwinning è la comunità online delle scuole europee, che promuove la collaborazione a distanza tra classi e docenti di diversi Stati membri attraverso progetti didattici condivisi, quale componente digitale del programma Erasmus+.
8.7 I finanziamenti europei tramite i Fondi strutturali
8.7.1 I Programmi operativi nazionali (PON) “Per La Scuola”
Il PON “Per la Scuola”, finanziato dai Fondi Strutturali europei (FSE e FESR), sostiene interventi di potenziamento delle competenze, contrasto alla dispersione e infrastrutturazione digitale delle scuole italiane, con particolare concentrazione di risorse sulle Regioni del Mezzogiorno.
8.7.2 I Fondi strutturali per le scuole
Le scuole accedono ai Fondi strutturali attraverso avvisi pubblici emanati dall’Autorità di gestione, presentando progetti coerenti con gli assi prioritari del programma operativo.
8.7.3 La governance del PON della scuola
La governance del PON vede il coinvolgimento del Ministero dell’istruzione quale Autorità di gestione, in raccordo con la Commissione europea e le Regioni, per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.
8.7.4 Compiti delle scuole “beneficiarie”
Le istituzioni scolastiche beneficiarie sono responsabili dell’attuazione dei progetti finanziati, della gestione amministrativo-contabile secondo le regole specifiche dei fondi europei e della rendicontazione delle spese sostenute.
8.7.5 Le fasi conclusive
Al termine di ciascun progetto, la scuola procede alla rendicontazione finale e alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli indicatori previsti dal programma operativo, condizione per l’erogazione del saldo finale del finanziamento.
8.8 I sistemi scolastici di Paesi membri dell’Unione europea
8.8.1 Modelli europei per l’istruzione di base
I sistemi scolastici europei condividono, pur nella diversità degli assetti nazionali, un impianto comune: un’istruzione primaria universale e gratuita, un’istruzione secondaria articolata (spesso in un tronco comune seguito da percorsi differenziati), e una crescente attenzione all’istruzione e cura della prima infanzia.
8.8.2 Durata dell’istruzione obbligatoria
La durata dell’istruzione obbligatoria varia sensibilmente tra gli Stati membri, generalmente compresa tra i 9 e i 13 anni, con età di inizio comprese tra i 3 e i 7 anni ed età di conclusione comprese tra i 15 e i 18 anni.
8.9 Schede sui sistemi scolastici di dodici Paesi dell’Unione europea
Le schede che seguono presentano, in estrema sintesi, i tratti strutturali essenziali di dodici sistemi scolastici nazionali, a fini comparativi con il sistema italiano.
8.10 Austria
Il sistema austriaco prevede una scuola primaria di 4 anni seguita da un primo ciclo secondario differenziato (Mittelschule o ginnasio inferiore) e da un secondo ciclo articolato tra percorsi liceali (Gymnasium, che conducono alla maturità) e percorsi tecnico-professionali, con una forte tradizione di formazione duale (scuola-lavoro) di stampo tedesco.
8.11 Belgio
Il Belgio, Stato federale, ha competenza scolastica affidata alle tre Comunità linguistiche (fiamminga, francese, germanofona), ciascuna con propria organizzazione, pur condividendo un impianto comune: primaria di 6 anni e secondaria articolata in un ciclo generale, tecnico, artistico e professionale.
8.12 Finlandia
Il sistema finlandese, spesso preso a riferimento internazionale per gli esiti Pisa, si fonda su una scuola di base unica (Peruskoulu) di 9 anni, fortemente equitativa, senza selezione precoce, seguita da un secondo ciclo che si articola tra licei generali e istituti di formazione professionale, con grande autonomia dei docenti e assenza di ispezioni scolastiche centralizzate.
8.13 Francia
Il sistema francese prevede una scuola primaria (école) di 5 anni, un collège unico di 4 anni e un secondo ciclo (lycée) articolato in indirizzi generali, tecnologici e professionali, che si conclude con l’esame del baccalauréat, requisito di accesso all’università.
8.14 Germania
Il sistema tedesco, di competenza dei singoli Länder, prevede una Grundschule comune di 4 anni seguita da una secondaria fortemente differenziata già a 10 anni in percorsi distinti (Gymnasium, Realschule, Hauptschule o scuole comprensive), con un diffuso sistema di formazione professionale duale scuola-impresa.
8.15 Grecia
Il sistema greco prevede una scuola primaria (Dimotiko) di 6 anni, un Gymnasio unico di 3 anni e un secondo ciclo (Lykeio) generale o tecnico-professionale, con un sistema di esami nazionali di ammissione all’università particolarmente selettivo.
8.16 Paesi Bassi
Il sistema olandese prevede una scuola primaria di 8 anni (dai 4 anni di età) seguita da una secondaria fortemente differenziata sulla base delle attitudini, in percorsi di durata e livello diversi (VMBO, HAVO, VWO), con orientamento precoce ma possibilità di passaggio tra i percorsi.
8.17 Polonia
Il sistema polacco prevede una scuola di base unica (Szkoła Podstawowa) di 8 anni, seguita da un secondo ciclo articolato tra licei generali, tecnici e scuole professionali, in un impianto riformato più volte nell’ultimo ventennio.
8.18 Romania
Il sistema rumeno prevede un’istruzione primaria e secondaria inferiore unificata (8 anni), seguita da un secondo ciclo (liceo) articolato in indirizzi teorici, tecnologici e vocazionali, che si conclude con l’esame di maturità (Bacalaureat).
8.19 Slovenia
Il sistema sloveno prevede una scuola di base unica di 9 anni, seguita da un secondo ciclo articolato tra licei generali (gimnazija) e scuole tecnico-professionali, con un esame di maturità di accesso all’università.
8.20 Spagna
Il sistema spagnolo prevede un’educación primaria di 6 anni e un’educación secundaria obligatoria (ESO) di 4 anni, seguita da un secondo ciclo non obbligatorio articolato tra bachillerato (generale) e formazione professionale, con accesso all’università previo superamento di un esame di ammissione.
8.21 Verso un Quadro di riferimento europeo per la dirigenza scolastica
A livello europeo non esiste, a differenza di quanto avviene per gli insegnanti, un quadro comune di riferimento per le competenze e la formazione della dirigenza scolastica: la rete Eurydice ha tuttavia sviluppato, negli ultimi anni, studi comparativi finalizzati a favorire una progressiva convergenza dei profili professionali dei capi d’istituto europei.
8.22 Profili della dirigenza scolastica nei Paesi dell’Unione Europea
I modelli di dirigenza scolastica in Europa variano sensibilmente: in alcuni Stati (come l’Italia) il dirigente è una figura dirigenziale a tutti gli effetti con ampi poteri gestionali; in altri (come in diversi Länder tedeschi) il capo d’istituto mantiene un profilo più vicino a quello docente, con funzioni di coordinamento piuttosto che di piena responsabilità datoriale; permane, in generale, una tendenza europea al rafforzamento dell’autonomia e della responsabilità manageriale dei capi d’istituto.
Fonti citate in questo capitolo
- D.Lgs. 297/1994
Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).
Test di verifica
Quiz di autovalutazione — 10 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.
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La prima Comunità europea, istituita nel 1951, riguardava:
- a) l’agricoltura
- b) il carbone e l’acciaio
- c) l’energia nucleare
- d) la moneta unica Risposta: b
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L’Unione europea è istituita formalmente da:
- a) Trattato di Roma
- b) Trattato di Maastricht
- c) Trattato di Amsterdam
- d) Trattato di Nizza Risposta: b
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In materia di istruzione, l’Unione europea esercita una competenza di:
- a) competenza esclusiva
- b) competenza concorrente
- c) competenza di sostegno, coordinamento e completamento
- d) nessuna competenza Risposta: c
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Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente sono state individuate da:
- a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/2018
- b) Trattato di Lisbona
- c) Strategia di Lisbona 2000
- d) Trattato di Maastricht Risposta: a
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Il programma europeo che finanzia la mobilità di studenti e docenti è:
- a) NextGenerationEU
- b) Erasmus+
- c) PON Scuola
- d) Horizon Europe Risposta: b
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Il PNRR italiano è finanziato nell’ambito di:
- a) Erasmus+
- b) NextGenerationEU
- c) FSE
- d) Fondo di coesione Risposta: b
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Il primato del diritto europeo sul diritto nazionale è stato affermato da:
- a) la Corte di giustizia dell’Unione europea
- b) il Consiglio europeo
- c) il Parlamento italiano
- d) la Corte dei conti europea Risposta: a
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Il sistema finlandese si fonda su una scuola di base unica di:
- a) 6 anni
- b) 9 anni
- c) 13 anni
- d) 4 anni Risposta: b
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Il regolamento europeo, a differenza della direttiva, è:
- a) da recepire nell’ordinamento nazionale
- b) direttamente applicabile in tutti gli Stati membri
- c) rivolto a un solo destinatario
- d) privo di efficacia giuridica Risposta: b
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In materia di dirigenza scolastica, a livello europeo:
- a) esiste un quadro di riferimento comune vincolante
- b) non esiste un quadro comune, ma studi comparativi Eurydice
- c) la figura è identica in tutti gli Stati membri
- d) è competenza esclusiva della Commissione europea Risposta: b