Capitolo 4 — La scuola del secondo ciclo: parte generale
Parte Prima — Il sistema scolastico italiano e il contesto europeo
4.1 La riforma degli ordinamenti del secondo ciclo nella XIV legislatura
4.1.1 La questione della durata dell’istruzione secondaria di secondo grado
Il dibattito sulla durata quinquennale del secondo ciclo (contro l’ipotesi, mai realizzata in modo strutturale fino alle sperimentazioni recenti, di percorsi quadriennali diffusi) ha accompagnato tutte le riforme dagli anni Novanta a oggi, restando un tema aperto fino alla sperimentazione del liceo/istituto tecnico quadriennale avviata dal 2017.
4.1.2 La questione del canale dell’istruzione/formazione professionale parallelo a quello di istruzione secondaria
La riforma Moratti introduce per la prima volta, in modo organico, un secondo canale regionale — l’istruzione e formazione professionale (IeFP) — parallelo e formalmente equiordinato al canale statale di istruzione secondaria, superando l’unicità del percorso scolastico statale.
4.1.3 La legge di riforma del 2003
La legge 28 marzo 2003, n. 53 (“riforma Moratti”) ridisegna l’intero secondo ciclo, distinguendolo nei due canali sopra descritti (si veda anche il Capitolo 1, § 1.5.1).
4.1.4 Il sistema scolastico frutto della legge n. 53/2003
Il secondo ciclo risultante si articola in: sistema dei licei (classico, scientifico, linguistico, artistico, musicale e coreutico, delle scienze umane), istruzione tecnica, istruzione professionale (questi ultimi due di competenza statale) e IeFP di competenza regionale.
4.1.5 La pari dignità di “istruzione” e “istruzione e formazione professionale”
La legge 53/2003 sancisce sul piano formale la pari dignità dei due canali, pur restando nella prassi sociale e occupazionale una percezione gerarchica a vantaggio del canale statale, in particolare dei licei.
4.1.6 Le “tre i: impresa, informatica, inglese”
Lo slogan delle “tre I” (impresa, informatica, inglese) sintetizza le priorità trasversali della riforma Moratti per il secondo ciclo, poi tradotte in specifiche previsioni curricolari (informatica come alfabetizzazione di base, potenziamento della lingua inglese, raccordo scuola-impresa).
4.1.7 CLIL: insegnamento e apprendimento in altra lingua
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è la metodologia didattica che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, introdotta strutturalmente nel secondo ciclo italiano a partire dal riordino del 2010.
4.1.8 CLIL nel “riordino” del 2010 della scuola secondaria di secondo grado
I regolamenti di riordino (D.P.R. 87, 88 e 89 del 2010) prevedono l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nell’ultimo anno di tutti i licei e, nei licei linguistici, anche nel quarto anno (in due lingue) e progressivamente nel triennio.
4.1.9 Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Il QCER, elaborato dal Consiglio d’Europa nel 2001, definisce sei livelli di competenza linguistica (da A1 a C2), utilizzati come riferimento comune per la programmazione didattica delle lingue straniere e per la metodologia CLIL in tutto il sistema scolastico italiano ed europeo.
4.1.10 Il CLIL nella “fase transitoria” della formazione dei docenti
In assenza di un numero sufficiente di docenti disciplinari in possesso della necessaria competenza linguistica certificata, il Ministero ha previsto per anni una fase transitoria, con la possibilità di realizzare l’insegnamento CLIL in compresenza tra il docente della disciplina e il docente di lingua straniera, in attesa del pieno completamento dei percorsi di formazione linguistico-metodologica dei docenti disciplinari.
4.2 Il riconoscimento del lavoro nell’istruzione superiore riformata
4.2.1 Il D.Lgs. n. 77/2005 sull’alternanza scuola-lavoro
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 introduce per la prima volta, in modo organico, l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo, alternando periodi di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienza di lavoro.
4.2.2 Il riordino dell’istruzione superiore del 2010
I regolamenti di riordino del 2010 valorizzano stage e tirocini formativi, in particolare negli istituti tecnici e professionali, come strumento di raccordo tra scuola e mondo del lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno.
4.2.3 L’alternanza scuola-lavoro nei regolamenti del 2010
I regolamenti disciplinano le convenzioni tra istituzioni scolastiche e imprese/enti ospitanti, la responsabilità del tutor scolastico e del tutor aziendale, e i criteri di valutazione dei periodi svolti in azienda ai fini del credito formativo.
4.2.4 I “percorsi di alternanza scuola lavoro” nella legge n. 107/2015
La legge 107/2015 (commi 33-43) rende obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti del secondo triennio, con un monte ore fissato in 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, da svolgersi nel corso del triennio.
4.2.5 I “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” nella legge n. 145/2018
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ridenomina l’alternanza scuola-lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), riducendone il monte ore obbligatorio (indicativamente 210 ore per i tecnici, 150 per i professionali, 90 per i licei nel triennio) e rafforzandone la finalità orientativa oltre che professionalizzante.
4.3 Dal Piano programmatico alla riforma della scuola secondaria di secondo grado
4.3.1 Il P.E.Cu.P per il secondo ciclo e le sue declinazioni nelle Linee guida per gli istituti professionali e tecnici nonché nelle Indicazioni nazionali per i licei
Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo trova declinazione operativa nelle Linee guida per istituti tecnici e professionali e nelle Indicazioni nazionali per i licei, entrambe adottate nell’ambito del riordino del 2010.
4.3.2 La sperimentazione della durata quadriennale di corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado
Dal 2017/2018 il Ministero autorizza, in via sperimentale, percorsi liceali e tecnici di durata quadriennale, con potenziamento orario e curricolare, quale possibile alternativa al tradizionale percorso quinquennale; la sperimentazione è stata progressivamente ampliata negli anni successivi e valorizzata dalla filiera tecnico-professionale “4+2” della XIX legislatura (si veda il Capitolo 1, § 1.11).
4.3.3 Evoluzioni ordinamentali negli istituti tecnici e professionali
Gli istituti professionali sono stati riordinati dal D.Lgs. 61/2017 (nuovo assetto dall’a.s. 2018/2019, si veda il Capitolo 5); gli istituti tecnici hanno mantenuto l’impianto del riordino 2010, oggetto di periodici aggiornamenti delle Linee guida e dei quadri orari.
4.4 La formazione delle classi negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di II grado
4.4.1 La formazione delle classi iniziali
Le classi prime sono costituite secondo i criteri generali già descritti al § 2.4, con specifica attenzione, per gli istituti tecnici e professionali, alla scelta dell’indirizzo di studio espressa in sede di iscrizione.
4.4.2 La formazione delle classi intermedie e terminali
Le classi successive alla prima sono di norma costituite per continuità dalla classe di provenienza, salve le variazioni derivanti da ripetenze, trasferimenti, o dalla necessità di ricomposizione per esigenze di organico.
4.4.3 L’educazione fisica
L’insegnamento di educazione fisica (oggi “scienze motorie e sportive”) è previsto in tutto il secondo ciclo con un monte ore di norma pari a due ore settimanali, salve le maggiorazioni previste in specifici indirizzi.
4.4.4 Determinazione delle cattedre nella scuola secondaria
La cattedra è l’unità oraria di insegnamento di un docente, fissata di norma in 18 ore settimanali nella scuola secondaria; le cattedre sono costituite dagli uffici scolastici regionali sulla base degli organici assegnati e dei quadri orari degli indirizzi attivati.
4.4.5 La denominazione degli istituti di istruzione di secondo grado
Quando una singola istituzione scolastica autonoma comprende più indirizzi di studio (ad esempio tecnico e professionale, o più settori tecnici), assume la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore (IIS).
4.5 La valutazione negli istituti dell’istruzione secondaria di secondo grado
4.5.1 Le norme da applicare nelle scuole del secondo ciclo per la valutazione e gli esami
La valutazione nel secondo ciclo è disciplinata dal D.Lgs. 62/2017, che ha sostituito (per le parti incompatibili) il previgente D.P.R. 122/2009, tuttora richiamato per gli aspetti non innovati.
4.5.2 L’ammissione agli esami di idoneità nel secondo ciclo dell’istruzione
Gli esami di idoneità consentono a candidati esterni di essere ammessi a una determinata classe del secondo ciclo, previo superamento di una prova su tutte le discipline del piano di studi delle classi precedenti non frequentate.
4.5.3 La valutazione delle assenze
Anche nel secondo ciclo, la validità dell’anno scolastico richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti per assenze documentate e continue.
4.5.4 Le procedure del consiglio di classe in sede di scrutinio
Nel secondo ciclo lo scrutinio è riservato alla sola componente docente del consiglio di classe (con esclusione dei rappresentanti di genitori e studenti), presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
4.5.5 La valutazione del comportamento
Il voto di comportamento nel secondo ciclo resta espresso in decimi; a seguito della riforma introdotta con la legge 1° ottobre 2024, n. 150 (“riforma del voto in condotta”), un voto di comportamento pari a 5 comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, mentre un voto pari a 6 comporta l’obbligo di un elaborato critico sull’episodio che ha determinato la sanzione, da discutere in sede di esame.
4.5.6 La legittimità del voto di comportamento inferiore a “sei”
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto la legittimità dell’attribuzione di un voto di comportamento insufficiente, purché adeguatamente motivata con riferimento a specifici episodi disciplinari documentati e proporzionata alla gravità della condotta.
4.5.7 La certificazione delle competenze e il Sistema nazionale di certificazione
Al termine dell’obbligo di istruzione (classe seconda) è rilasciata la certificazione delle competenze di base; il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in raccordo con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), garantisce la spendibilità e il riconoscimento dei titoli anche in ambito europeo.
4.5.8 Il credito scolastico
Il credito scolastico, attribuito dal consiglio di classe negli ultimi tre anni sulla base della media dei voti e di altri elementi (assiduità, interesse, partecipazione), concorre, nell’attuale sistema, fino a un massimo di 40 punti sui 100 complessivi del punteggio dell’esame di Stato.
4.5.9 Il credito formativo
Il credito formativo, derivante da esperienze extrascolastiche documentate e coerenti con l’indirizzo di studi (attività culturali, sportive, di volontariato), può concorrere alla determinazione del credito scolastico nell’ambito della fascia di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale.
4.5.10 Il curriculum dello studente
Introdotto dal D.Lgs. 62/2017, il Curriculum dello studente è un documento digitale, allegato al diploma, che descrive il percorso scolastico, le competenze acquisite e le esperienze extrascolastiche significative di ciascun candidato.
4.5.11 Le prove nazionali sugli apprendimenti nel secondo ciclo
Le prove Invalsi nel secondo ciclo sono somministrate in classe quinta (italiano, matematica e inglese) e costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato, senza incidere sul voto finale.
4.6 L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione nel D.Lgs. n. 62/2017
4.6.1 Ammissione all’esame di Stato
L’ammissione richiede: la frequenza di almeno tre quarti del monte ore, una votazione non inferiore a sei in ciascuna disciplina (salvo motivata deroga), lo svolgimento dei PCTO previsti e la partecipazione alle prove Invalsi.
4.6.2 Ammissione ed esame di Stato degli studenti con bisogni educativi speciali
Gli studenti con disabilità grave possono sostenere prove differenziate, con valore equipollente se coerenti con gli obiettivi del PEI, oppure conseguire un attestato di credito formativo in caso di percorso non riconducibile ai programmi ministeriali; gli studenti con DSA e BES sostengono le prove con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dal PDP.
4.6.3 Il Documento del consiglio di classe
Entro il 15 maggio, il consiglio di classe elabora il Documento del 15 maggio, che illustra il percorso formativo della classe, i contenuti disciplinari svolti, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, messo a disposizione della commissione d’esame.
4.6.4 Sede e commissione d’esame di Stato
L’esame si svolge presso l’istituzione scolastica di appartenenza, con commissioni composte da docenti interni per ciascuna disciplina e da un Presidente esterno, secondo la composizione stabilita dall’ordinanza ministeriale annuale.
4.6.5 I contenuti dell’esame
L’esame prevede due prove scritte (una prova nazionale di italiano, comune a tutti gli indirizzi, e una seconda prova specifica per indirizzo di studio, predisposta a livello nazionale) e un colloquio orale pluridisciplinare, che comprende la discussione di materiali proposti dalla commissione, l’esposizione delle esperienze di PCTO e l’accertamento delle competenze di Educazione civica.
4.6.6 Correzione e valutazione delle prove
Le prove scritte sono corrette collegialmente sulla base di griglie di valutazione nazionali; il colloquio è valutato dall’intera commissione.
4.6.7 Il voto finale dell’esame e la pubblicazione dei risultati
Il punteggio finale, in centesimi, è dato dalla somma del credito scolastico (fino a 40 punti) e dei punteggi delle prove d’esame (fino a 60 punti), con possibilità di lode in caso di punteggio massimo e voto unanime della commissione; i risultati sono pubblicati all’albo (oggi telematico) della scuola.
4.6.8 Diploma finale e curriculum dello studente
Il diploma finale, corredato dal Curriculum dello studente, è rilasciato dall’istituzione scolastica presso cui si è sostenuto l’esame ed è titolo di accesso all’università, all’AFAM e agli ITS Academy secondo le rispettive regole di ammissione.
4.6.9 Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
Gli atti relativi allo svolgimento e alla valutazione dell’esame di Stato sono soggetti al diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990 (si veda il Capitolo 18), fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali degli altri candidati.
Fonti citate in questo capitolo
- D.Lgs. 61/2017
- D.Lgs. 62/2017
- D.P.R. 122/2009
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
- DPR 87/2010
- DPR 89/2009
- legge 107/2015
- legge 150/2024
- legge 241/1990
- legge 28 marzo 2003, n. 53
- legge 30 dicembre 2018, n. 145
Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).
Test di verifica
Quiz di autovalutazione — 10 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.
-
Il canale IeFP regionale, parallelo all’istruzione statale, è introdotto da:
- a) legge 53/2003
- b) legge 107/2015
- c) D.Lgs. 61/2017
- d) DPR 89/2009 Risposta: a
-
Il CLIL prevede:
- a) l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera
- b) il potenziamento dell’informatica
- c) l’alternanza scuola-lavoro
- d) la valutazione in decimi del comportamento Risposta: a
-
L’alternanza scuola-lavoro obbligatoria è stata introdotta da:
- a) D.Lgs. 77/2005
- b) legge 107/2015
- c) legge 145/2018
- d) DPR 87/2010 Risposta: b
-
I PCTO sostituiscono l’alternanza scuola-lavoro a partire da:
- a) legge 107/2015
- b) legge 145/2018
- c) D.Lgs. 62/2017
- d) DM 328/2022 Risposta: b
-
La cattedra nella scuola secondaria corrisponde, di norma, a:
- a) 18 ore settimanali
- b) 24 ore settimanali
- c) 22 ore settimanali
- d) 25 ore settimanali Risposta: a
-
Un istituto che comprende più indirizzi di studio del secondo ciclo si denomina:
- a) Istituto Comprensivo
- b) Istituto di Istruzione Superiore (IIS)
- c) CPIA
- d) Polo per l’infanzia Risposta: b
-
Il credito scolastico concorre al punteggio finale dell’esame di Stato fino a un massimo di:
- a) 20 punti
- b) 40 punti
- c) 60 punti
- d) 100 punti Risposta: b
-
Il “Documento del 15 maggio” è redatto da:
- a) il dirigente scolastico da solo
- b) il consiglio di classe
- c) l’INVALSI
- d) il collegio dei docenti Risposta: b
-
Il punteggio massimo dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è:
- a) 60/60
- b) 100/100
- c) 30/30
- d) 10/10 Risposta: b
-
La riforma del voto in condotta (legge 150/2024) prevede che un 6 in comportamento comporti:
- a) la non ammissione automatica
- b) un elaborato critico da discutere all’esame
- c) nessuna conseguenza
- d) la sospensione dalle lezioni Risposta: b