Capitolo 3 — La scuola dell’infanzia e del primo ciclo

Parte Prima — Il sistema scolastico italiano e il contesto europeo

3.1 L’istituzione della scuola materna statale

La scuola materna statale è istituita dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, che ne fissa le finalità (assistenziali ed educative) e l’organizzazione, sottraendo progressivamente questo segmento all’iniziativa quasi esclusivamente privata e religiosa che l’aveva caratterizzato fino ad allora.

3.1.1 L’attuale ordinamento della scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia, non obbligatoria, accoglie bambini dai 3 ai 6 anni ed è organizzata in sezioni; ha durata triennale e persegue finalità di sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza, secondo le Indicazioni nazionali vigenti.

3.1.2 Iscrizione e frequenza della scuola dell’infanzia

L’iscrizione è a domanda delle famiglie; sono ammessi anche i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (anticipatari), in presenza di disponibilità di posti e di specifiche condizioni organizzative deliberate dal collegio dei docenti.

3.1.3 Numero delle classi iniziali e numero degli alunni per classe

Il numero di alunni per sezione è fissato, di norma, in un minimo di 18 e un massimo di 26 (elevabile fino a 29 in casi eccezionali), ridotto in presenza di alunni con disabilità.

3.1.4 Le “sezioni primavera”

Le sezioni primavera, istituite a partire dal 2007 con intese Stato-Regioni, accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi in continuità pedagogica con la scuola dell’infanzia, spesso annesse a scuole statali o paritarie, in attesa e a integrazione della rete dei nidi.

3.1.5 Le Indicazioni nazionali 2012 per la scuola dell’infanzia

Le Indicazioni nazionali per il curricolo, adottate con D.M. 16 novembre 2012, n. 254, definiscono per la scuola dell’infanzia finalità, campi di esperienza e traguardi per lo sviluppo delle competenze, in una cornice pedagogica unitaria con il primo ciclo.

3.1.6 I campi di esperienza

L’attività educativa della scuola dell’infanzia è organizzata in cinque campi di esperienza: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.

3.1.7 Il profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia

Le Indicazioni nazionali definiscono un profilo di traguardi attesi al termine del triennio, riferiti allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e del senso di cittadinanza, non soggetti a valutazione in senso certificativo ma a osservazione sistematica.

3.1.8 L’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attuativo della legge 107/2015, istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, unificando in una cornice organica nidi, sezioni primavera e scuola dell’infanzia.

3.1.9 Le ragioni dell’istituzione del Sistema 0-6 anni

L’istituzione risponde all’esigenza di superare la storica frattura tra i servizi educativi 0-3 (di competenza prevalentemente comunale/sociale) e la scuola dell’infanzia 3-6 (di competenza statale/scolastica), garantendo continuità pedagogica e pari opportunità di accesso su tutto il territorio nazionale.

3.1.10 Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Il sistema comprende: i servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e le scuole dell’infanzia statali e paritarie, con la previsione di Poli per l’infanzia che riuniscono più strutture in un unico plesso.

3.1.11 I Poli per l’infanzia

I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o edificio anche adiacente, più strutture educative e scolastiche per bambini dalla nascita ai sei anni, con l’obiettivo di condividere spazi, coordinamento pedagogico e continuità del percorso educativo.

3.1.12 Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Il D.Lgs. 65/2017 fissa obiettivi strategici quali l’estensione progressiva dell’offerta di posti nei nidi fino a coprire almeno il 33% della popolazione 0-3 anni (poi elevato al 45% dal PNRR), la qualificazione del personale educativo e il coordinamento pedagogico territoriale.

3.1.13 Funzioni e compiti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali

Il sistema 0-6 mantiene un riparto di competenze: allo Stato spetta la programmazione generale e il finanziamento del Piano di azione nazionale; alle Regioni la programmazione della rete dei servizi e l’autorizzazione/accreditamento; ai Comuni, tradizionalmente, la gestione diretta o indiretta dei nidi.

3.1.14 Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Il Piano di azione nazionale pluriennale, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con altri dicasteri, individua gli obiettivi strategici, ripartisce le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato tra le Regioni e ne definisce le priorità di intervento.

3.1.15 Il Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione nel PNRR

Il PNRR, Missione 4 - Componente 1, Investimento 1.1, finanzia la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di nuovi posti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud nella copertura del servizio 0-6.

3.1.16 Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia

I nidi e i servizi integrativi (a differenza della scuola dell’infanzia statale, gratuita) prevedono di norma una retta a carico delle famiglie, modulata su base ISEE dai Comuni gestori, salve le agevolazioni e i bonus nazionali (bonus nido INPS) destinati ad abbattere il costo di frequenza.

3.2 La scuola primaria nel primo ciclo di istruzione

3.2.1 L’iscrizione alla scuola primaria

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; è ammessa, a domanda, anche l’iscrizione anticipata per chi compie sei anni entro il 30 aprile dell’anno successivo.

3.2.2 La questione dell’insegnante unico

Il ritorno al maestro unico o prevalente, disposto dalla legge 169/2008 in sostituzione del modulo a tre insegnanti su due classi introdotto negli anni Novanta, ha costituito un tema di ampio dibattito pedagogico e sindacale; nella prassi attuale coesistono, a seconda delle scelte organizzative delle scuole e delle richieste delle famiglie, modelli a maestro prevalente e modelli con più insegnanti per classe (specie nel tempo pieno).

3.2.3 Il tempo scuola nella scuola primaria

L’orario settimanale della scuola primaria può essere organizzato, in base alle richieste delle famiglie e alla disponibilità di organico, su 24, 27 fino a 30 ore (tempo normale) o 40 ore (tempo pieno, con servizio mensa incluso).

3.2.4 Lingua inglese: insegnamento e insegnanti

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, generalizzato dai primi anni 2000, è oggi impartito fin dalla prima classe da docenti in possesso di specifica abilitazione o certificazione linguistica, anche nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

3.2.5 L’origine delle “ore di compresenza”

Le “ore di compresenza” tra più insegnanti sulla stessa classe, tipiche del modulo organizzativo introdotto dalla legge 5 giugno 1990, n. 148 (che sostituì il maestro unico con i moduli), sono state progressivamente ridimensionate dalle riforme successive orientate al contenimento della spesa e al ritorno di un insegnante prevalente.

3.2.6 L’organico dei docenti a seguito del D.P.R. n. 89/2009

Il D.P.R. 89/2009 ha ridefinito il fabbisogno di organico della scuola primaria in coerenza con la riorganizzazione dell’orario e il ritorno al maestro prevalente, riducendo il numero complessivo dei posti in organico rispetto al previgente assetto modulare.

3.2.7 L’organico aggiuntivo per l’insegnamento dell’educazione motoria a seguito della legge n. 234/2021

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) istituisce, a partire dall’a.s. 2022/2023, un organico aggiuntivo di docenti specialisti di educazione motoria nella scuola primaria, con un piano di progressiva estensione a tutte le classi quinte e quarte.

3.3 La scuola secondaria di primo grado nel primo ciclo di istruzione

3.3.1 La scuola media del 1962, assestata nel 1977

Istituita dalla legge 1859/1962 (si veda il Capitolo 1), la scuola media unica ha trovato un assetto più compiuto, quanto a valutazione e programmazione collegiale, con la legge 517/1977.

3.3.2 La scuola secondaria di primo grado del 2004

La denominazione “scuola secondaria di primo grado” sostituisce quella di “scuola media” a seguito della riforma Moratti (D.Lgs. 59/2004), pur restando le due espressioni normalmente usate in modo intercambiabile nella prassi.

3.3.3 L’assetto definitivo della scuola secondaria di primo grado: il tempo normale

Il tempo normale della scuola secondaria di primo grado è fissato in 30 ore settimanali, comprensive dell’insegnamento di tutte le discipline curricolari incluso l’approfondimento in materie letterarie.

3.3.4 Il tempo prolungato

Il tempo prolungato, che può arrivare fino a 36 o 40 ore settimanali con servizio mensa, prevede insegnamenti opzionali e attività di recupero/approfondimento, attivabile su richiesta delle famiglie e in base alla disponibilità di organico e strutture.

3.3.5 Iscrizione e formazione delle classi nella scuola secondaria di primo grado

Valgono i criteri generali già illustrati al § 2.4, con l’ulteriore riferimento, per la formazione delle classi prime, agli esiti e ai consigli orientativi espressi dalla scuola primaria di provenienza.

3.3.6 L’insegnamento dell’inglese e della seconda lingua comunitaria

Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnamento della lingua inglese è affiancato da quello di una seconda lingua comunitaria (tipicamente francese, spagnolo o tedesco), per complessive 2 ore settimanali.

3.3.7 L’opzione della seconda lingua comunitaria

L’attivazione della seconda lingua è determinata dalla disponibilità di organico e dalle richieste delle famiglie, raccolte in sede di iscrizione; in caso di indisponibilità, la scuola individua alternative organizzative nell’ambito dell’autonomia.

3.3.8 Le classi ad indirizzo musicale

Le scuole secondarie di primo grado possono attivare, a richiesta e nei limiti dell’organico assegnato, sezioni a indirizzo musicale (D.M. 6 agosto 1999, n. 201), con insegnamento di uno strumento musicale per ulteriori tre ore settimanali, ad accesso su base attitudinale.

3.4 Dai Programmi alle Indicazioni nazionali

3.4.1 Le Indicazioni nazionali e il PECUP del 2004

La riforma Moratti (D.Lgs. 59/2004) introduce le prime “Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati” e il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente al termine del primo ciclo.

3.4.2 Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2007

Il ministro Fioroni sostituisce le Indicazioni Moratti con le “Indicazioni per il curricolo” del 2007, riportando il baricentro sulla progettazione curricolare delle scuole in autonomia.

3.4.3 Le Indicazioni nazionali: la convivenza 2007/2012

Tra il 2007 e il 2012 coesistono, in un periodo di transizione e sperimentazione, le Indicazioni del 2007 e le loro successive revisioni, fino all’adozione definitiva del testo del 2012.

3.4.4 La revisione delle Indicazioni nazionali

Il processo di revisione, avviato dal Ministero attraverso un Comitato scientifico nazionale, porta alla stesura definitiva delle nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo.

3.4.5 Le nuove Indicazioni nazionali 2012

Adottate con D.M. 16 novembre 2012, n. 254, costituiscono tuttora il testo di riferimento per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, integrate da successivi documenti di orientamento (2018).

3.4.6 Le parti comuni: I – Cultura, Scuola, Persona

La prima parte delle Indicazioni 2012 delinea la cornice culturale e valoriale, incentrata sulla centralità della persona che apprende in un contesto di cittadinanza e convivenza democratica.

3.4.7 Le parti comuni: II – Finalità Generali

La seconda parte definisce le finalità generali del primo ciclo, tra cui la promozione dello sviluppo delle competenze e l’esercizio della cittadinanza attiva.

3.4.8 Le parti comuni: III – L’organizzazione del curricolo

La terza parte disciplina l’organizzazione del curricolo per campi di esperienza (infanzia) e per discipline e aree disciplinari (primo ciclo), con relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento.

3.4.9 Le nuove tecnologie

Le Indicazioni 2012 riconoscono un ruolo trasversale alle competenze digitali, da sviluppare in tutte le discipline come strumento di cittadinanza e di apprendimento attivo.

3.4.10 Le Indicazioni nazionali per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado

Il testo del 2012 è articolato per discipline (italiano, lingue straniere, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia), con traguardi differenziati per la primaria e per la secondaria di primo grado.

3.4.11 L’I.R.C. nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione

L’insegnamento della religione cattolica, facoltativo, segue proprie Indicazioni didattiche specifiche concordate tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione dell’Intesa del 1985 e successive modifiche.

3.5 La valutazione intermedia e finale nella scuola del primo ciclo dell’istruzione

3.5.1 Il preliminare accertamento della frequenza nella scuola secondaria

Ai fini della validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

3.5.2 Norme specifiche per la scuola primaria

Nella scuola primaria non è previsto un limite minimo di frequenza ai fini dell’ammissione, essendo la valutazione degli apprendimenti fondata su un impianto prevalentemente formativo e continuo.

3.5.3 Le modalità istituzionali della valutazione periodica e finale

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa, dal 2020, in giudizi descrittivi riferiti a diversi livelli di apprendimento per la scuola primaria (D.Lgs. 62/2017 come modificato dal D.L. 22/2020), mentre resta in voti in decimi nella scuola secondaria di primo grado.

3.5.4 La procedura di attribuzione dei voti alle discipline nella scuola secondaria: il R.D. 653/1925

L’attribuzione collegiale dei voti da parte del consiglio di classe, su proposta del singolo docente, affonda le proprie radici procedurali nel Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, tuttora richiamato come precedente storico del principio di collegialità nella valutazione.

3.5.5 La valutazione delle discipline nella scuola secondaria di primo grado

Ciascuna disciplina è valutata con voto in decimi, espresso collegialmente dal consiglio di classe in sede di scrutinio, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti.

3.5.6 La valutazione dell’IRC e il voto dell’insegnante di IRC – Equiparazione della materia alternativa

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (e delle attività alternative) è espressa con giudizio sintetico, non con voto numerico, e non incide sulla media né sull’ammissione alla classe successiva.

3.5.7 Le prove nazionali sugli apprendimenti

Le prove Invalsi sono somministrate al termine della scuola primaria (classi seconda e quinta) e della scuola secondaria di primo grado (classe terza), quale requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, senza incidere sul voto finale.

3.5.8 La valutazione del comportamento nel precedente ordinamento (D.P.R. n. 122/2009)

Il D.P.R. 122/2009 prevedeva, nella scuola secondaria di primo grado, un voto di comportamento in decimi con valore di sbarramento (voto inferiore a sei comportava la non ammissione), successivamente ripensato dal D.Lgs. 62/2017.

3.5.9 La valutazione del comportamento nel D.Lgs. n. 62/2017

Il D.Lgs. 62/2017 sostituisce, nel primo ciclo, il voto numerico di comportamento con un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, non più direttamente vincolante ai fini dell’ammissione salvo casi gravi e motivati.

3.5.10 L’eventualità di non ammissione a causa di sanzioni disciplinari nella scuola secondaria

La non ammissione alla classe successiva per motivi disciplinari resta possibile in presenza di comportamenti di particolare gravità, previa delibera a maggioranza del consiglio di classe adeguatamente motivata.

3.5.11 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L’ammissione alla classe successiva è deliberata dal consiglio di classe anche in presenza di carenze in una o più discipline, con la sola eccezione della non ammissione per gravi e diffuse insufficienze, adeguatamente motivata e comunicata alla famiglia.

3.5.12 Il documento di valutazione

Il documento di valutazione (pagella) riporta i voti o i giudizi descrittivi per ciascuna disciplina, il giudizio di comportamento, il livello globale di sviluppo degli apprendimenti e, ove previsto, la certificazione delle competenze.

3.5.13 La certificazione delle competenze

Al termine della classe quinta della primaria e della classe terza della secondaria di primo grado, la scuola rilascia la certificazione delle competenze, secondo modelli nazionali che descrivono il livello raggiunto dallo studente nelle competenze chiave di cittadinanza, indipendentemente dai voti disciplinari.

3.6 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione

3.6.1 Principali norme per la conduzione dell’esame

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal D.Lgs. 62/2017 e dai relativi decreti attuativi (D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017), che ne fissano requisiti di ammissione, struttura delle prove e criteri di valutazione.

3.6.2 La commissione esaminatrice (artt. 4 sgg. del D.M. n. 741/2017)

La commissione d’esame coincide, di norma, con il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

3.6.3 Le tre prove scritte d’esame

L’esame prevede tre prove scritte: italiano, matematica e una prova di lingue straniere (articolata in inglese e seconda lingua comunitaria).

3.6.4 Il colloquio

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, anche in un’ottica pluridisciplinare e con particolare attenzione alle competenze di Educazione civica.

3.6.5 Correzione e valutazione delle prove

Le prove scritte sono corrette collegialmente e valutate in decimi da ciascuna sottocommissione, sulla base di griglie di valutazione predisposte dalla commissione nella riunione preliminare.

3.6.6 Il voto finale dell’esame

Il voto finale è determinato dalla media, arrotondata all’unità, tra il voto di ammissione (che tiene conto del percorso triennale) e la media dei voti delle prove d’esame, con possibilità di lode su decisione unanime.

3.6.7 L’esame di Stato per gli alunni con particolari situazioni

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento sono previste prove differenziate o con strumenti compensativi e misure dispensative, coerenti con il PEI o il PDP, senza che ciò pregiudichi il valore legale del titolo conseguito (salvo il caso di prove non equipollenti per gli alunni con disabilità, che conseguono un attestato di credito formativo).

3.6.8 Il consiglio orientativo

Nel corso dell’ultimo anno il consiglio di classe formula, per ciascuno studente, un consiglio orientativo verso il percorso di studi superiore ritenuto più coerente con attitudini e risultati scolastici, comunicato alla famiglia.

3.6.9 La pubblicazione dei risultati

Gli esiti dell’esame sono pubblicati all’albo (oggi telematico) della scuola, con la sola indicazione della dicitura “ammesso/a” oppure del voto finale in caso di superamento dell’esame.

3.6.10 Rilascio del diploma e dei certificati sostitutivi

Il diploma conclusivo del primo ciclo è rilasciato dalla scuola; in attesa dell’emissione materiale, la scuola rilascia un certificato sostitutivo con lo stesso valore legale.

3.6.11 Gli esami di idoneità

Gli esami di idoneità consentono a candidati privatisti (ad esempio provenienti da istruzione parentale) di conseguire l’ammissione a una determinata classe o il titolo conclusivo del primo ciclo, previo superamento di una prova su tutte le discipline previste dal curricolo.

3.7 Per concludere: l’istituto comprensivo

3.7.1 Quello che la pedagogia non seppe fare, lo fece la legge

L’istituto comprensivo, che riunisce in un’unica istituzione scolastica autonoma scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (talvolta anche nidi), nasce da esigenze di razionalizzazione della rete scolastica legate al dimensionamento (si veda il § 2.3.4), ma ha finito per realizzare, di fatto, quella continuità verticale del primo ciclo che la sola riflessione pedagogica non era riuscita a tradurre in modelli organizzativi diffusi: oggi rappresenta la forma organizzativa prevalente della scuola di base italiana.





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 12 domande a risposta multipla. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. Il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni è istituito da:

    • a) D.Lgs. 65/2017
    • b) legge 444/1968
    • c) D.M. 254/2012
    • d) legge 107/2015 (testo unico articolo) Risposta: a
  2. I campi di esperienza della scuola dell’infanzia sono:

    • a) 4
    • b) 5
    • c) 6
    • d) 8 Risposta: b
  3. Il tempo pieno nella scuola primaria corrisponde a:

    • a) 27 ore settimanali
    • b) 30 ore settimanali
    • c) 40 ore settimanali
    • d) 36 ore settimanali Risposta: c
  4. L’organico aggiuntivo per l’educazione motoria nella scuola primaria è stato istituito da:

    • a) legge 234/2021
    • b) DPR 89/2009
    • c) legge 107/2015
    • d) D.Lgs 60/2017 Risposta: a
  5. Le attuali Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo sono state adottate con:

    • a) D.M. 254/2012
    • b) D.Lgs. 59/2004
    • c) legge 517/1977
    • d) D.Lgs. 62/2017 Risposta: a
  6. Nella scuola primaria, dal 2020, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in:

    • a) voti in decimi
    • b) giudizi descrittivi per livelli
    • c) giudizio sintetico unico
    • d) lettere A-E Risposta: b
  7. Il voto di comportamento nella scuola secondaria di primo grado, dopo il D.Lgs. 62/2017, è espresso con:

    • a) voto in decimi con valore di sbarramento
    • b) giudizio sintetico
    • c) lode automatica
    • d) nessuna valutazione Risposta: b
  8. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo prevede quante prove scritte?

    • a) 2
    • b) 3
    • c) 4
    • d) 5 Risposta: b
  9. Per l’ammissione all’esame di Stato del primo ciclo, la scuola richiede come requisito anche:

    • a) il superamento delle prove Invalsi
    • b) lo svolgimento delle prove Invalsi (non il superamento)
    • c) il possesso della Carta dello studente
    • d) l’iscrizione online Risposta: b
  10. Il consiglio orientativo è formulato:

    • a) dai genitori
    • b) dal dirigente scolastico da solo
    • c) dal consiglio di classe nell’ultimo anno del primo ciclo
    • d) dall’INVALSI Risposta: c
  11. Le classi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado sono disciplinate da:

    • a) D.M. 201/1999
    • b) D.Lgs. 60/2017
    • c) legge 107/2015
    • d) D.P.R. 89/2009 Risposta: a
  12. L’istituto comprensivo riunisce, tipicamente:

    • a) solo primaria e secondaria di primo grado
    • b) infanzia, primaria e secondaria di primo grado
    • c) infanzia e secondaria di secondo grado
    • d) solo scuole secondarie Risposta: b