Capitolo 2 — Il sistema educativo di istruzione e formazione

Parte Prima — Il sistema scolastico italiano e il contesto europeo

2.1 Il diritto all’educazione e all’istruzione

2.1.1 Il diritto allo studio

Il diritto all’istruzione trova il proprio fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione. L’art. 33 sancisce che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e che la Repubblica “detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, riconoscendo al contempo il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. L’art. 34 proclama che “la scuola è aperta a tutti” e che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, da attuarsi tramite borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, da assegnare per concorso.

2.1.2 Il sostegno alla frequenza delle scuole dell’obbligo

In attuazione dell’art. 34 Cost., allo Stato, alle Regioni e agli enti locali competono, nei rispettivi ambiti, misure di sostegno economico alla frequenza scolastica: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo, contributi per il trasporto e la mensa, borse di studio regionali, esenzioni dalle tasse scolastiche per condizioni di reddito o merito.

2.1.3 Il diritto allo studio per i capaci e meritevoli

La seconda parte dell’art. 34 Cost. tutela in particolare l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione (scuola secondaria di secondo grado e università) per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi economici: è la base costituzionale del diritto allo studio universitario (borse di studio, prestiti d’onore, alloggi) e degli analoghi strumenti regionali per la secondaria superiore.

2.1.4 Il sistema nazionale di istruzione e formazione

La legge 10 marzo 2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) introduce per la prima volta la nozione di sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. È un passaggio concettuale importante: non esiste più una scuola pubblica (statale) contrapposta a una privata, ma un unico sistema nazionale articolato in una componente statale e una paritaria, entrambe erogatrici di un servizio pubblico.

2.1.5 Le scuole paritarie

Per ottenere la parità, una scuola non statale deve possedere, ai sensi della legge 62/2000, requisiti sostanziali: un progetto educativo conforme ai principi della Costituzione; piani di studio e orari coerenti con l’ordinamento statale; un organico di docenti forniti di titolo di abilitazione; la disponibilità di strutture, arredi e attrezzature idonee; l’applicazione delle norme vigenti in materia di iscrizione (nessuna discriminazione, obbligo di accogliere alunni con disabilità); organi collegiali e forme di partecipazione analoghe a quelle della scuola statale; una gestione economico-contabile trasparente. Le scuole paritarie rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali.

2.1.6 Le scuole non statali nella legge n. 27/2006

Diverse dalle scuole paritarie sono le scuole non paritarie (un tempo denominate “legalmente riconosciute” o “pareggiate”), disciplinate dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 27. Si tratta di istituti privi dei requisiti di parità che possono comunque operare, ma sono tenuti a indicare espressamente, in ogni comunicazione pubblica e nei propri attestati, la dicitura “scuola non paritaria”: gli attestati da esse rilasciati non hanno valore di titolo di studio.

2.1.7 L’attuazione della Legge 107/2015: diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente (D.Lgs. n. 63/2017)

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, attuativo della delega contenuta nella legge 107/2015, riordina gli strumenti di sostegno al diritto allo studio: definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio (fornitura di libri di testo, servizi di trasporto e mensa, borse di studio); potenzia la Carta dello Studente (“io Studio”), strumento di identificazione digitale degli studenti che dà accesso ad agevolazioni su beni e servizi culturali; istituisce un Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, con priorità agli studenti con condizioni di svantaggio economico, sociale e culturale.

2.1.8 I servizi da fornire su tutto il territorio nazionale

Il D.Lgs. 63/2017 individua i livelli essenziali delle prestazioni che Stato, Regioni ed enti locali sono tenuti a garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di diritto allo studio, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2.2 L’obbligo scolastico nella Costituzione

2.2.1 Lo stato attuale dell’obbligo scolastico e formativo

L’art. 34, comma 2, Cost. stabilisce che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”: nel disegno costituzionale del 1948 corrispondeva al ciclo elementare più la scuola media (allora non ancora unificata). Nel tempo l’obbligo si è progressivamente esteso: a 14 anni con l’istituzione della scuola media unica (1962), fino all’attuale obbligo di istruzione decennale, dai 6 ai 16 anni di età, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 622) e tuttora vigente, assolvibile nei percorsi scolastici o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale.

2.2.2 Lo schema portante del sistema educativo di istruzione e formazione

Il sistema si articola oggi in: sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (nidi e scuola dell’infanzia); primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado, 8 anni); secondo ciclo di istruzione, distinto in sistema dei licei, istruzione tecnica e professionale (competenza statale) e sistema di istruzione e formazione professionale, IeFP (competenza regionale); istruzione e formazione superiore (università, AFAM, ITS Academy).

2.2.3 Istruzione e istruzione/formazione professionale

L’obbligo di istruzione può essere assolto, oltre che nei percorsi scolastici statali o paritari, nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dalle Regioni, tipicamente presso i Centri di Formazione Professionale (CFP), che rilasciano qualifiche professionali triennali e diplomi professionali quadriennali aventi valore legale, riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

2.2.4 L’assolvimento dell’obbligo di istruzione tramite l’istruzione parentale

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono adempiere all’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale, dandone comunicazione preventiva al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza e dimostrando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedervi. Gli alunni in istruzione parentale sono sottoposti, ogni anno, a un esame di idoneità come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, per la verifica dell’effettivo assolvimento dell’obbligo.

2.2.5 L’assolvimento dell’obbligo di istruzione tramite l’apprendistato

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il certificato di specializzazione tecnica superiore e il diploma di istruzione secondaria superiore (apprendistato “di primo livello”), che consente ai ragazzi dai 15 anni di età di assolvere l’obbligo di istruzione attraverso un percorso formativo in alternanza tra formazione e lavoro presso un datore di lavoro.

2.2.6 Lo “zoccolo comune” di saperi e competenze al termine dell’obbligo di istruzione

Il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”) individua i saperi e le competenze che ogni studente deve possedere al termine del decimo anno di istruzione, organizzati in quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e riferiti alle otto competenze chiave di cittadinanza individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

2.2.7 I percorsi per l’istruzione degli adulti

L’istruzione degli adulti, disciplinata organicamente dal D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, è affidata ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), istituzioni scolastiche autonome dedicate. Consente il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, la certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, il conseguimento di diplomi di istruzione tecnica e professionale (in rete con gli istituti diurni) e l’apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri.

2.2.8 L’offerta formativa dei CPIA

I CPIA organizzano l’offerta in percorsi di primo livello (primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo; secondo periodo didattico, corrispondente al primo biennio della secondaria di secondo grado) e in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, riservati alla popolazione straniera adulta. I percorsi di secondo livello (corrispondenti al secondo biennio e ultimo anno della secondaria di secondo grado) sono organizzati in rete con gli istituti tecnici, professionali e artistici.

2.3 I provvedimenti 2008-2010: la razionalizzazione della spesa per la scuola

2.3.1 Il primo dei provvedimenti urgenti dell’estate 2008: l’art. 64 della legge n. 133

L’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) avvia una stagione di forte razionalizzazione della spesa scolastica: riduzione degli organici di docenti e personale ATA, incremento graduale del rapporto alunni/docente, revisione dei curricoli e degli orari, ripristino del maestro unico (o prevalente) nella scuola primaria in luogo del modulo a tre insegnanti.

2.3.2 I Regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge n. 133

L’art. 64 trova attuazione in una serie di regolamenti governativi del 2009: il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (revisione dell’assetto ordinamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo), il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola), e il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (regolamento sulla valutazione degli alunni).

2.3.3 Il secondo dei provvedimenti urgenti dell’estate 2008: la legge n. 169

La legge 30 ottobre 2008, n. 169 (di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137) introduce, tra l’altro: il voto in condotta con valore di sbarramento all’ammissione all’anno successivo; l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”; la reintroduzione della valutazione in voti numerici (in luogo dei giudizi) nella scuola primaria e secondaria di primo grado; la possibilità di adottare libri di testo in versione mista o digitale.

2.3.4 Il nuovo dimensionamento scolastico ex lege n. 111/2011

L’art. 19, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce nuovi e più stringenti parametri dimensionali per l’attribuzione dell’autonomia (e quindi di un dirigente scolastico titolare): soglie minime di alunni al di sotto delle quali gli istituti sono aggregati fra loro o affidati in reggenza a un dirigente titolare di altra sede.

2.3.5 La sentenza n. 147/2012 della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 147 del 2012, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 19, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, ritenendo che lo Stato, nel dettare in modo puntuale e autoapplicativo i criteri del dimensionamento scolastico attraverso un decreto-legge, avesse invaso la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, violando il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni che tale materia richiede.

2.3.6 L’adozione dei libri di testo dopo la legge n. 169/2008

A seguito della legge 169/2008, l’adozione dei libri di testo è vincolata a tetti di spesa differenziati per ordine e grado di scuola, fissati annualmente dal Ministero, e a vincoli di durata pluriennale dell’adozione (salvo modifiche sostanziali dei programmi), con la possibilità per le scuole di optare per versioni digitali o miste in luogo del solo cartaceo.

2.4 Iscrizioni e formazione delle classi

2.4.1 Iscrizione e obbligo di vaccinazione

La legge 31 luglio 2017, n. 119 (di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”) prevede che, per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia (0-6 anni), la presentazione della documentazione relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali sia condizione di accesso. Per la fascia di età corrispondente all’obbligo scolastico (dai 6 anni), la mancata vaccinazione non preclude l’iscrizione, ma comporta la segnalazione della scuola alla ASL territorialmente competente e possibili conseguenze sanzionatorie a carico dei genitori inadempienti.

2.4.2 L’iscrizione online alle scuole

Dall’anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle classi iniziali di ogni ordine e grado (a esclusione della scuola dell’infanzia) sono obbligatoriamente effettuate online, tramite l’apposito Portale Unico delle Iscrizioni gestito dal Ministero, che consente alle famiglie di individuare, contattare e iscrivere i figli alla scuola prescelta senza passaggi cartacei.

2.4.3 Le disposizioni per la formazione delle classi comuni a tutte le scuole

Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 disciplina i criteri generali di formazione delle classi, fissando un numero massimo di alunni per classe (di norma 25, elevabile fino a 27 in presenza di specifiche condizioni logistiche e riducibile in presenza di situazioni particolari), da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, salve le deroghe specificamente previste.

2.4.4 Costituzione delle classi iniziali di ciclo

Le classi iniziali (prima primaria, prima secondaria di primo grado, prima secondaria di secondo grado) sono costituite dal dirigente scolastico sulla base dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto, tenendo conto delle richieste delle famiglie, dell’equilibrata distribuzione per genere e livello di apprendimento, e delle esigenze di continuità didattica.

2.4.5 Classi con alunni disabili

L’art. 5 del D.P.R. 81/2009 stabilisce che le classi in cui sia presente un alunno con disabilità non possano di norma superare i 20 alunni, salvo eccezionali e motivate esigenze, al fine di garantire condizioni adeguate per l’integrazione scolastica e l’attività del docente di sostegno.

2.4.6 Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

Il sistema scolastico garantisce, attraverso le sezioni ospedaliere (sezioni staccate di scuole statali funzionanti presso reparti pediatrici) e il servizio di istruzione domiciliare, la continuità del diritto allo studio agli alunni impossibilitati a frequentare la scuola per lunghi periodi a causa di gravi patologie.

2.4.7 Formazione delle classi e dei corsi per l’istruzione degli adulti (CPIA)

Nei CPIA la formazione dei gruppi di livello e dei percorsi non segue il tradizionale criterio della classe per età anagrafica, ma quello dei patti formativi individuali, costruiti sul riconoscimento dei crediti formativi già posseduti da ciascun adulto iscritto, in coerenza con l’eterogeneità dell’utenza.

2.4.8 L’opzione dell’insegnamento della religione cattolica e attività alternative

All’atto dell’iscrizione, la famiglia (o lo studente maggiorenne) esercita il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), previsto come facoltativo dall’Accordo di revisione del Concordato del 1984. Chi non si avvale può scegliere tra attività didattiche e formative alternative, attività di studio individuale assistito, libera attività di studio individuale, oppure l’uscita dalla scuola.

2.4.9 La verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’Anagrafe degli studenti

Al fine di contrastare la dispersione scolastica, ciascuna scuola alimenta l’Anagrafe nazionale degli studenti, che incrocia i dati delle iscrizioni con quelli delle frequenze effettive, consentendo di individuare tempestivamente i casi di evasione o abbandono e di attivare le procedure di segnalazione ai Comuni e alle famiglie previste dalla normativa.

2.4.10 L’esercizio della responsabilità genitoriale all’atto dell’iscrizione

A seguito della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), gli articoli 316 e seguenti del codice civile prevedono che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori: la domanda di iscrizione scolastica del minore deve pertanto recare, di regola, la firma di entrambi i genitori (o una dichiarazione di responsabilità condivisa da parte di chi la sottoscrive), salvo i casi di affidamento esclusivo o di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

2.4.11 Per concludere in tema di iscrizioni: che valore hanno oggi i bacini d’utenza?

Con l’introduzione dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e la libertà di scelta della scuola riconosciuta alle famiglie, i tradizionali bacini d’utenza territoriali hanno perso il proprio carattere vincolante: restano un criterio orientativo, utilizzabile dalle scuole come titolo di precedenza nella formazione delle graduatorie in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, ma non costituiscono più un limite assoluto alla libertà delle famiglie di iscrivere i figli alla scuola di loro scelta, anche fuori dal proprio Comune di residenza.

2.5 La riforma del sistema educativo di istruzione e formazione operata dalla legge n. 107/2015

2.5.1 Lo schema della legge

La legge 13 luglio 2015, n. 107 è composta da un unico articolo suddiviso in oltre 200 commi. Al di là delle deleghe attuate nel 2017 (si veda il Capitolo 1, § 1.8), la legge disciplina direttamente, tra l’altro: l’organico dell’autonomia, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il piano di formazione in servizio dei docenti, la Carta del docente, i criteri di assegnazione dei docenti alle scuole, il potenziamento dell’offerta formativa e dell’alternanza scuola-lavoro.

2.5.2 Innovazione digitale e didattica laboratoriale

La legge 107/2015 (commi 56-59) rilancia il Piano Nazionale Scuola Digitale, varato con decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851, che promuove l’uso delle tecnologie digitali nella didattica, la formazione dei docenti sulle competenze digitali, la figura dell’animatore digitale in ogni scuola e il potenziamento delle infrastrutture di rete, in una logica di superamento della didattica trasmissiva a favore di metodologie laboratoriali e attive.

2.5.3 La promozione della cultura umanistica nel D.Lgs. n. 60/2017

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”), attuativo della delega della legge 107/2015, valorizza nel curricolo le discipline artistiche, musicali, coreutiche e dello spettacolo dal vivo, promuove i licei musicali e coreutici e la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale.

2.6 L’insegnamento dell’Educazione civica

La legge 20 agosto 2019, n. 92 (“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”) reintroduce, dall’a.s. 2020/2021, l’educazione civica come insegnamento trasversale obbligatorio in tutti gli ordini e gradi di scuola, per almeno 33 ore annue, con valutazione periodica e finale e individuazione di un docente coordinatore in ogni classe. I nuclei tematici riguardano la Costituzione, lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU), e la cittadinanza digitale.

2.7 Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica

2.7.1 Tipologie di azioni

Il PNRR, Missione 4 - Componente 1, Investimento 1.4, finanzia un “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”, destinato prioritariamente alle scuole con maggiori fragilità (misurate su indicatori di dispersione e di esiti Invalsi). Le azioni comprendono percorsi di mentoring e orientamento individualizzati, il coinvolgimento attivo delle famiglie, il potenziamento delle competenze di base, azioni di comunità con il territorio.

2.8 I “percorsi di orientamento” riformati dal PNRR

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 adotta le nuove Linee guida per l’orientamento, in attuazione della Riforma 1.4 del PNRR: introduce moduli di orientamento fin dal primo ciclo di istruzione, il Curriculum dello studente in formato digitale e la figura del docente tutor e del docente orientatore nella scuola secondaria di secondo grado, con compiti di accompagnamento personalizzato dello studente nella costruzione del proprio percorso formativo e nella scelta post-diploma.

2.9 Il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola nel PNRR

Il PNRR destina risorse dedicate, nell’ambito della Missione 4, alla costruzione e messa in sicurezza di palestre ed impianti sportivi scolastici, in continuità con le iniziative “Sport di classe” nella scuola primaria e con l’organico aggiuntivo per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (si veda il Capitolo 3).

2.10 Aggiornamento 2023-2024: Decreto Caivano, piattaforma Unica, ANIST

Sezione aggiunta rispetto all’impianto originario del capitolo per dar conto di tre sviluppi normativi e digitali del biennio 2023-2024, particolarmente rilevanti e recenti, verificati su fonti ufficiali.

2.10.1 Il “Decreto Caivano” e il rafforzamento della vigilanza sull’obbligo di istruzione

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159), noto come “Decreto Caivano”, rafforza la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e il contrasto alla dispersione scolastica, modificando l’art. 114 del D.Lgs. 297/1994. Il dirigente scolastico, con la collaborazione dei coordinatori di classe, è tenuto a verificare la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo, individuando chi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno 15 giorni anche non consecutivi nell’arco di un trimestre, oppure per una quota pari ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato. Il dirigente comunica senza indugio la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e, se lo studente non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, ne dà notizia al Sindaco entro gli ulteriori sette giorni successivi, perché proceda con un ammonimento; il decreto introduce inoltre una nuova fattispecie di reato per l’elusione reiterata dell’obbligo di istruzione, con conseguenze anche per i genitori.

2.10.2 La piattaforma “Unica”

Dall’11 ottobre 2023 è online Unica, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito che riunisce in un unico spazio digitale i servizi per le famiglie e gli studenti: iscrizioni online (in sostituzione/evoluzione del previgente Portale Iscrizioni, si veda il § 2.4.2), comunicazioni scuola-famiglia, E-Portfolio dello studente, orientamento e strumenti per il diritto allo studio, articolata nelle tre sezioni “Orientamento”, “Vivere la scuola” e “Strumenti”.

2.10.3 L’ANIST — Anagrafe Nazionale dell’Istruzione

Dal 16 dicembre 2024 è attiva l’ANIST (Anagrafe Nazionale dell’Istruzione), il portale del Ministero per la gestione integrata e la consultazione dei dati relativi al percorso scolastico, ai titoli di studio e ai certificati di frequenza, distinta dalla parallela ANIS (Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore, di competenza del Ministero dell’Università).





Fonti citate in questo capitolo

Elenco estratto automaticamente dai riferimenti normativi presenti nel testo: copre la maggior parte delle citazioni ma può non essere esaustivo al 100% (alcuni riferimenti discorsivi possono sfuggire all’estrazione automatica). Il capitolo è materiale di studio originale, scritto sulla base di conoscenza normativa generale e non sottoposto a verifica sistematica riga per riga su fonte esterna in fase di stesura — a differenza delle Aree tematiche e delle Tracce reali, trascritte testualmente dai documenti ufficiali del concorso. Prima di uno studio approfondito si raccomanda di riscontrare i riferimenti più tecnici sul testo integrale delle fonti elencate (Normattiva, Gazzetta Ufficiale).


Test di verifica

Quiz di autovalutazione — 10 domande a risposta multipla su contenuti originali del capitolo. Non sono domande ufficiali del concorso.

  1. Il diritto degli studenti “capaci e meritevoli” a raggiungere i gradi più alti degli studi è previsto da:

    • a) art. 33 Cost.
    • b) art. 34 Cost.
    • c) art. 3 Cost.
    • d) art. 117 Cost. Risposta: b
  2. Il “sistema nazionale di istruzione” (scuole statali + paritarie) è introdotto da:

    • a) legge 62/2000
    • b) DPR 275/1999
    • c) legge 107/2015
    • d) DM 194/2022 Risposta: a
  3. Le scuole non paritarie, ai sensi della legge 27/2006, rilasciano:

    • a) titoli di studio con valore legale pieno
    • b) attestati senza valore di titolo di studio
    • c) diplomi equipollenti a quelli statali
    • d) nessun documento Risposta: b
  4. L’attuale obbligo di istruzione decennale (6-16 anni) è stato introdotto da:

    • a) legge 296/2006
    • b) legge 107/2015
    • c) DPR 275/1999
    • d) legge 62/2000 Risposta: a
  5. I CPIA sono disciplinati da:

    • a) DPR 263/2012
    • b) legge 62/2000
    • c) DM 139/2007
    • d) legge 92/2019 Risposta: a
  6. La sentenza della Corte costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato illegittime le norme sul dimensionamento scolastico perché:

    • a) violavano il diritto allo studio
    • b) invadevano la competenza regionale sulla rete scolastica
    • c) discriminavano gli alunni disabili
    • d) violavano la libertà di insegnamento Risposta: b
  7. Nelle classi con un alunno con disabilità, il numero massimo di alunni previsto dal DPR 81/2009 è, di norma:

    • a) 25
    • b) 27
    • c) 20
    • d) 30 Risposta: c
  8. L’educazione civica, introdotta dalla legge 92/2019, prevede un monte ore annuo minimo di:

    • a) 20 ore
    • b) 33 ore
    • c) 50 ore
    • d) 66 ore Risposta: b
  9. Il D.Lgs. 60/2017 riguarda:

    • a) la valutazione degli apprendimenti
    • b) la promozione della cultura umanistica
    • c) l’istruzione professionale
    • d) l’inclusione degli studenti con disabilità Risposta: b
  10. Le Linee guida per l’orientamento (PNRR) sono state adottate con:

    • a) DM 328/2022
    • b) legge 107/2015
    • c) DPR 81/2009
    • d) legge 92/2019 Risposta: a
  11. Il “Decreto Caivano” (D.L. 123/2023) rafforza la vigilanza su:

    • a) l’adempimento dell’obbligo di istruzione e la dispersione scolastica
    • b) la sicurezza sul lavoro
    • c) la contabilità delle scuole
    • d) il reclutamento dei dirigenti Risposta: a
  12. Ai sensi del Decreto Caivano, il dirigente scolastico deve segnalare al Sindaco l’assenza ingiustificata dello studente soggetto all’obbligo pari almeno a:

    • a) 3 giorni consecutivi
    • b) 15 giorni anche non consecutivi in un trimestre, o un quarto del monte ore personalizzato
    • c) 60 giorni consecutivi
    • d) l’intero anno scolastico Risposta: b
  13. La piattaforma “Unica” del Ministero, online dall’11 ottobre 2023, riunisce tra l’altro:

    • a) solo il registro elettronico
    • b) iscrizioni, comunicazioni scuola-famiglia, E-Portfolio, orientamento
    • c) solo il fascicolo previdenziale dei docenti
    • d) solo il portale SIDI Risposta: b